Mansioni superiori autista soccorritore CRI: necessario il giudizio trifasico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15677 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere il giudizio trifasico di sussunzione, verificando le caratteristiche dell’inquadramento posseduto, quelle del livello di cui si invoca il riconoscimento e raffrontando le une e le altre con le attività in concreto svolte. L’operazione va condotta alla luce della contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, tempo per tempo vigente, anche in rapporto all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che nel pubblico impiego contrattualizzato riconosce le differenze retributive ma non la superiore qualifica. Il rilievo della maggior quota di professionalità dell’area superiore, senza il raffronto analitico tra declaratorie e mansioni, integra violazione del canone valutativo richiesto.

Il Fatto

Il lavoratore, assunto come autista soccorritore presso l’ente, chiedeva l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per le differenze retributive maturate per avere svolto, fin dall’assunzione, mansioni superiori all’inquadramento formale. Sosteneva di avere operato nell’area sanitaria e non tecnica, con svolgimento di manovre di primo soccorso, uso del DAE e messa in sicurezza degli infortunati.

Il Tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo, valorizzando l’asserita necessità di una maggiore quota di competenze per le mansioni dell’area superiore, senza il giudizio trifasico e con valutazione limitata a un solo contratto collettivo. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione; l’ente resisteva con controricorso e il P.M. concludeva per l’accoglimento parziale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra la domanda di inquadramento superiore e quella di riconoscimento delle differenze retributive per mansioni di fatto superiori. Richiama la Cass. n. 20915/2019, che aveva escluso la nullità dell’art. 12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana del 20.2.2009, negando il diritto al reinquadramento: ma quel precedente riguardava una questione diversa e non le differenze retributive.

Nel caso in esame, invece, la pretesa si fonda sullo svolgimento concreto di mansioni superiori. Richiamando la Cass. n. 37331/2022 e le numerose conformi, la Corte ribadisce che il giudice deve dapprima enucleare, per ciascun periodo lavorativo, la fisionomia delle declaratorie dei livelli da raffrontare, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e integrativa ratione temporis applicabile.

Il Tribunale aveva invece operato un generico riferimento alla maggior professionalità dell’area superiore, con conclusioni apodittiche sull’insufficienza delle attività elencate, senza il raffronto analitico tra i profili. Ciò integra la violazione del canone valutativo. La contrattazione collettiva del pubblico impiego contrattualizzato è conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia.

La Corte precisa che l’operazione di sussunzione deve valutare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza, con giudizio non solo quantitativo ma anche qualitativo e temporale, tenendo conto della pienezza dei poteri e delle responsabilità. Nel pubblico impiego contrattualizzato essa rileva solo ai fini retributivi, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non per il riconoscimento della qualifica.

Quanto all’area A e all’area B, il tratto differenziale risiede nell’inserimento nel processo produttivo: l’autista soccorritore non svolge attività di mero supporto strumentale, ma opera in campo sanitario seguendo direttive di massima. Il decreto è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per il nuovo giudizio trifasico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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