Appalto labour intensive e somministrazione illecita di manodopera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10012 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei cd. appalti ad alta intensità di manodopera (labour intensive), ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera si fonda sulla effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro in capo all’appaltatore. È necessario che all’appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, con esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di proprio know how e assunzione del rischio d’impresa. Integra invece la somministrazione illecita l’ipotesi in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al committente, che decide giornalmente il numero dei lavoratori da impiegare, il reparto di assegnazione e le mansioni da svolgere. In tal caso è irrilevante la mancanza di intuitus personae in capo al committente, poiché nelle ipotesi di somministrazione illegale è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario. Il mutamento delle posizioni difensive della parte nel corso del processo non ne determina l’inammissibilità, dovendosi verificare solo l’interesse concreto a contraddire.
Il Fatto
Tra la società committente e una cooperativa era intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto lavorazioni di confezionamento e assemblaggio di prodotti cosmetici, movimentazione merci, reception e pulizia. Le lavoratrici erano state assunte a termine dalla cooperativa per mansioni di facchinaggio e confezionamento in esecuzione di detto appalto.
Il Tribunale aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le lavoratrici e la società committente, ordinando la riammissione in servizio e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva confermato le pronunce, rigettando la domanda di manleva verso la cooperativa. La società committente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità parziale del controricorso della cooperativa, fondata sul mutamento della posizione processuale e su un asserito conflitto di interessi. Il Collegio la respinge: nessuna disposizione del codice di rito vieta a una parte di modificare le proprie tesi difensive, dovendosi verificare soltanto la sussistenza dell’interesse concreto ad agire o resistere. Per il principio di causalità, la parte evocata in giudizio può difendersi nel modo che ritiene più opportuno, senza vincoli rispetto alle posizioni precedentemente assunte.
Nel merito, i primi cinque motivi sono esaminati congiuntamente. La Corte richiama la disciplina dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e distingue tra appalti “pesanti” e appalti “leggeri”: nei secondi è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti. Affinché si configuri un appalto genuino è tuttavia necessario che all’appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, con reale assoggettamento al potere direttivo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d’impresa.
La Corte conferma l’analisi della Corte territoriale. Il personale della cooperativa era inserito nei reparti produttivi della committente, lavorava alle linee produttive e svolgeva le stesse lavorazioni del personale stabile. L’organizzazione del personale era prerogativa esclusiva della committente, che decideva giornalmente il numero dei lavoratori da impiegare, il reparto di assegnazione e le mansioni da svolgere. La cooperativa si limitava a fornire mere prestazioni di manodopera, senza assumere alcun rischio imprenditoriale.
La Corte ribadisce i principi sull’onere della prova: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando erri nel ritenere che la parte onerata non abbia assolto tale onere. Analogamente, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo per ipotesi tassative non ravvisabili nel caso di specie. Il sesto motivo è dichiarato inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente argomentato l’erroneità della statuizione impugnata.
Il ricorso è nel complesso rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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