Rivalutazione elargizione vittime del dovere: decorrenza dal 26 agosto 2004, non dall’1.1.2003 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4926 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La speciale elargizione riconosciuta ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2007, è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990 a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206/2004. Il diritto alla rivalutazione decorre da tale data, e non da una data antecedente, in quanto l’art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004 costituisce il fondamento normativo della misura, la cui efficacia temporale non può essere retrodatata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto alla parte controricorrente la rivalutazione della speciale elargizione di cui alla legge n. 302/1990 a decorrere dall’1 gennaio 2003. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, sostenendo che il termine iniziale per la rivalutazione dovesse essere individuato nel 26 agosto 2004, e non in una data precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio già affermato da un precedente conforme (Cass. n. 727/2026). Gli ermellini hanno precisato che le elargizioni previste dall’art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007 alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono rivalutate alla data della corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990, a decorrere dal 26 agosto 2004.
Tale data coincide con l’entrata in vigore della legge n. 206/2004, che ha introdotto la disciplina delle elargizioni in favore delle vittime del dovere. Il diritto alla rivalutazione non può quindi decorrere da un momento anteriore all’entrata in vigore della norma che costituisce il titolo del beneficio. La sentenza impugnata, che aveva invece ancorato la decorrenza all’1 gennaio 2003, è stata cassata per non essersi uniformata al predetto principio di diritto.
La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per le conseguenti determinazioni e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.