Falsa titolarità dei terreni e restituzione dei contributi PAC (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 119 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di sovvenzioni nell’ambito della PAC che abbia attestato falsamente, mediante dichiarazioni sostitutive, la titolarità di un diritto di godimento su terreni in realtà già usciti dal suo patrimonio per effetto di clausola risolutiva espressa, è tenuto alla restituzione integrale degli aiuti percepiti. La risoluzione contrattuale di diritto opera automaticamente, senza necessità di pronuncia costitutiva del giudice ordinario, con la conseguenza che l’imprenditore agricolo è consapevole della perdita del titolo già dal momento dell’inadempimento. L’effettiva titolarità dei terreni costituisce condizione ineludibile di legittimo accesso ai contributi, presidiata dal principio di autoresponsabilità e dall’obbligo di verità delle informazioni rese dall’istante. La mancata costituzione in giudizio del convenuto rende non contestati i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.

Il Fatto

La Guardia di Finanza ha segnalato alla Procura regionale contabile un danno erariale connesso all’indebito percepimento di finanziamenti del comparto agricolo, erogati da A.G.E.A. e A.R.G.E.A. a valere sui fondi europei F.E.A.G.A. nei confronti di un’imprenditrice agricola, già esercente attività di coltivazione di piante da foraggio.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, la convenuta avrebbe attestato falsamente, nelle domande di contribuzione presentate per le campagne dal 2014 al 2020, la disponibilità di terreni di cui non deteneva alcun valido titolo giuridico, per un’estensione di circa 9,76 ettari. Tali fondi erano stati acquistati nel 1998 dal coniuge, deceduto nel 2012, con patto di riservato dominio, ma erano già rientrati nella proprietà dell’ISMEA per mancato pagamento delle rate di ammortamento, con conseguente attivazione della clausola risolutiva espressa. La convenuta non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia della convenuta, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione, richiamando il combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’articolo 93 del codice della giustizia contabile.

Nel merito, i giudici ritengono la domanda risarcitoria fondata, valorizzando la risoluzione contrattuale automatica conseguente all’esercizio della clausola risolutiva espressa da parte di ISMEA, che opera di diritto senza necessità di pronuncia costitutiva. La perdita del titolo si era dunque verificata già a partire dal 2013, prima della presentazione delle domande di sovvenzione.

La Corte richiama la normativa europea applicabile ratione temporis, distinguendo le annualità anteriori all’01.01.2015, per le quali rileva l’articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 e l’articolo 16, comma 6, del Regolamento (CE) n. 65/2011, da quelle successive, disciplinate dall’articolo 19 e dall’articolo 35 del Regolamento (CE) n. 640/2014, che impongono il rifiuto o la revoca integrale del sostegno in caso di prove false. Le circolari A.G.E.A. richiamate confermano che la titolarità effettiva dei terreni è condizione ineludibile di accesso ai benefici.

Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ravvisa il dolo in capo alla convenuta, consapevole della perdita del titolo già dal 2013, come attestato dalle diffide e dall’atto di citazione promosso da ISMEA. Sul piano processuale, la Corte aderisce alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata contestazione dei fatti, imposta dall’articolo 167, comma 1, cod. proc. civ., rende gli stessi non controversi e dispensa dall’onere probatorio.

Il nesso causale è ritenuto pacifico; il pregiudizio patrimoniale è quantificato in Euro 39.186,61, di cui Euro 34.243,25 a beneficio di A.G.E.A. ed Euro 4.943,36 a favore di A.R.G.E.A., oltre rivalutazione e interessi legali. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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