Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 191 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale redatto dal riscuotitore interno deve indicare distintamente le riscossioni e i versamenti in tesoreria: si tratta di due colonne distinte e imprescindibili del MOD. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. L’indicazione degli incassi tramite POS nella colonna dei versamenti costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale, perché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto è inammissibile, poiché la carenza di un elemento essenziale ne impedisce la qualifica di conto giudiziale e non consente l’instaurazione valida del giudizio. La nozione di maneggio di denaro comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito, con conseguente obbligo di resa del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’esercizio finanziario 2020 resa da un agente contabile, riscuotitore interno speciale per le estumulazioni di un Comune. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità del 15 ottobre 2025, ha rilevato che il conto risultava non correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che le somme riscosse tramite pagamenti elettronici non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha aggiunto che le irregolarità attengono a profili meramente formali, che la gestione è pienamente ricostruibile e che non emergono ammanchi né danno erariale. Ha quindi chiesto il discarico dei conti giudiziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del d.p.r. n. 194/1996, che prevede per l’economo il modello 23 e per il riscuotitore il MOD. 21. In quest’ultimo devono essere indicati i versamenti in tesoreria, con il numero di quietanza e il relativo importo. Il conto giudiziale deve dunque offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, i cui pilastri sono il carico e lo scarico: il primo genera il debito dell’agente verso l’erario, il secondo lo estingue. La loro distinta rappresentazione è imprescindibile.
Preliminarmente il Collegio affronta il tema dell’inclusione degli incassi POS, aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile. L’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Sono richiamate, sul punto, le pronunce delle Sezioni giurisdizionali regionali di Toscana, Sardegna e Calabria.
Su questa base il conto esaminato risulta non correttamente strutturato: la sezione dei versamenti in tesoreria contiene esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di un elemento essenziale, perché impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dalla legge risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale (C. Conti Sez. I n. 14/1985). Nella specie manca invece proprio l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi, così che l’atto non può essere qualificato rendiconto né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il conto è quindi dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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