Controllo PNRR sugli interventi di adeguamento sismico degli ospedali (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 23 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, la Corte dei conti verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Con riferimento ai fondi del PNRR, l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 attribuisce alla Corte uno scrutinio specifico di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse. Il controllo non si esaurisce nella ricognizione dello stato di avanzamento, ma si estende alla verifica della sostenibilità finanziaria e della capacità di indebitamento dei soggetti attuatori, soprattutto quando muti la copertura degli interventi. La funzione requirente della Sezione si esprime in raccomandazioni e richieste di informazione, cui le amministrazioni devono dare riscontro ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 20/1994.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato, per l’anno 2024, l’investimento del PNRR denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” (M6-C2-1.2), destinato all’adeguamento e al miglioramento sismico delle strutture ospedaliere individuate dalle Regioni e dalle Province autonome.
L’osservazione era già avviata con la deliberazione di programmazione n. 7 del 15 febbraio 2023 ed era proseguita con le deliberazioni n. 56/2023/G e n. 47/2024/G. Il rapporto in esame illustra gli esiti dell’intervento al 31 dicembre 2024 e si conclude con raccomandazioni e richieste rivolte al Ministero della Salute, agli Uffici competenti e al MEF.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro finanziario dell’investimento, originariamente finanziato con risorse PNRR per 638.851.083,58 euro e con risorse del Fondo complementare. Rileva che il target minimo previsto al T2 2026 è di almeno 84 interventi antisismici completati e che, a fronte di 117 interventi caricati su ReGiS, risultano avviati i cantieri per 59, corrispondenti al 70% del target finale rimodulato.
La Sezione esamina quindi il percorso delle rimodulazioni. Nel secondo semestre 2024 sono state presentate otto istanze; le Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Calabria hanno proposto la sostituzione di interventi già finanziati con la programmazione PNRR mediante interventi provenienti dall’originaria programmazione PNC, con un incremento del numero complessivo di interventi, in overbooking, fino a 130 rispetto al target minimo di 84. Il procedimento si è concluso in data 30 dicembre 2024.
Un passaggio centrale riguarda il mutamento della copertura finanziaria. L’art. 1, comma 13, d.l. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, ha posto a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988 gli investimenti già finanziati dal Fondo complementare, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania, prevedendo operazioni di mutuo nel limite del 95% della spesa ammissibile.
Da qui la raccomandazione al Ministero della Salute di verificare costantemente la sostenibilità finanziaria e la capacità di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome, coordinando l’azione con il MEF e pubblicando report periodici sugli stati di avanzamento. La Sezione chiede infine all’amministrazione titolare di proseguire nel monitoraggio, agli Uffici di aggiornare tempestivamente i dati su ReGiS e al MEF di individuare strumenti di verifica sulla tempistica dei soggetti attuatori.
Nota della Redazione
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