Falso nelle attestazioni di frequenza dei corsi CQC e confisca allargata (Cass. pen. Sez. II n. 8116 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, da parte del titolare di una scuola guida, di attestati mendaci di avvenuta frequenza dei corsi per la carta di qualificazione del conducente integra il fumus dei delitti di falsità ideologica di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen., poiché l’attestazione, pur strumentale, costituisce presupposto legale di validità dell’abilitazione rilasciata dal funzionario della Motorizzazione civile. La qualità di incaricato di pubblico servizio della guardia giurata addetta al controllo dei candidati si desume dalla natura delle funzioni concretamente esercitate e dall’esercizio di fatto del servizio, con l’acquiescenza della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 358 cod. pen.. In tema di istigazione alla corruzione, la genericità dell’offerta di un “regalo” non ne esclude l’idoneità, valutata alla stregua delle circostanze concrete. La confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. richiede autonoma e specifica motivazione sul patrimonio aggredito, non bastando il richiamo al reato spia.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Brescia aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero e convalidato dal Giudice delle indagini preliminari, eseguito nei confronti del titolare di una scuola di guida. Il vincolo reale si fondava sul fumus dei delitti di falsità ideologica in atti pubblici e in certificati, per avere attestato falsamente lo svolgimento delle lezioni e la frequenza dei corsi, e di istigazione alla corruzione, per avere offerto un regalo a una guardia giurata addetta al controllo dei candidati agli esami di teoria.

Il sequestro aveva colpito risorse economiche sproporzionate, fino al valore di oltre un milione di euro, tra cui alcuni fabbricati. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dei reati presupposti e l’illegittimità della confisca, sia diretta sia allargata. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio, in particolare sul reato di istigazione e sulla confisca allargata.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta i motivi relativi ai reati presupposti e accoglie quelli sulla confisca allargata. Sul primo motivo, la tesi difensiva secondo cui l’attestato di frequenza sarebbe un atto marginale, non idoneo a integrare la falsità ideologica, viene respinta. Il rilascio dell’attestato si inserisce nella concatenazione causale degli atti che precedono il rilascio della carta di qualificazione del conducente, certamente conseguibile solo all’esito dell’esame presso la Motorizzazione civile.

Il documento finale non può scindersi dagli atti che, per espressa previsione legale, ne costituiscono presupposto e condizione di validità. La frequenza del corso non è affatto marginale: la direttiva 2003/59/CE, che ha introdotto la carta di qualificazione del conducente, mira a garantire il livello di qualificazione necessario per l’accesso e l’esercizio dell’attività di guida, a tutela della sicurezza stradale. La falsa attestazione è quindi eziologicamente strumentale all’atto finale, e il funzionario indotto in errore commette in astratto la falsità ideologica.

Quanto alla qualifica soggettiva, la Corte conferma che la guardia giurata addetta al controllo dei candidati va sussunta nella categoria dell’incaricato di pubblico servizio. Rileva la natura delle funzioni concretamente esercitate, non la forma giuridica del rapporto: la guardia era titolare di un minimo di potere discrezionale, potendo impedire l’accesso in caso di violazione delle regole. Ai fini penali assume rilievo l’esercizio di fatto dell’attività, con l’acquiescenza o il consenso anche tacito della pubblica amministrazione.

Sull’istigazione alla corruzione, la Corte esclude che la genericità dell’offerta di un “regalo” ne comprometta l’idoneità. In un contesto di compravendita il termine indicherebbe un prezzo basso, ma qui si trattava di consentire a un candidato di sottrarsi ai controlli per conseguire un documento di costo elevato. Il rinvio all’approfondimento dibattimentale è coerente con l’ambito del giudizio cautelare sul fumus delicti. Il motivo sul coinvolgimento nel concorso è inammissibile, perché volto a sollecitare una rilettura del merito probatorio, non applicandosi l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alla verifica del fumus.

La confisca diretta del denaro costituente prezzo del reato è correttamente motivata, anche in ragione della fungibilità del bene. La confisca allargata, invece, è carente di motivazione: l’ordinanza si limita a richiamare il reato spia e il divieto di cui all’art. 240-bis, comma 1, secondo periodo, cod. pen., senza confrontarsi con gli argomenti e la documentazione della difesa sull’intero asset patrimoniale. Il ricorso è pertanto accolto su questo punto, con annullamento e rinvio al Tribunale di Brescia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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