Sequestro preventivo, riesame e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 8117 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge, dovendosi in tale nozione comprendere gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è pertanto deducibile in sede di legittimità l’illogicità manifesta ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., né l’erronea interpretazione di atti amministrativi o contrattuali, profili destinati a refluire nella valutazione di fatto. Il vizio di motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti dell’assoluta inidoneità a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 settembre 2024, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse del legale rappresentante di un gruppo societario avverso il provvedimento con cui il Gip del Tribunale di Velletri aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 415.011,50, pari all’evasione IRES contestata in relazione alla presentazione di dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 con elementi passivi fittizi, per l’ammontare di euro 1.729.214,58, mediante fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Il difensore del ricorrente impugnava in cassazione l’ordinanza, deducendo con unico motivo la violazione di legge processuale per inosservanza dell’obbligo di motivazione e per motivazione apparente. Si sosteneva che il collegio del riesame non avesse effettivamente valutato le doglianze difensive, disattendendole con argomenti contrari ai criteri di logica, in particolare in ordine all’operatività della società emittente le fatture, all’estraneità dell’indagato alle cointeressenze emerse in sede investigativa e all’inverosimiglianza della ricostruzione sulla retrocessione in contanti degli importi bonificati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato insegnamento di Sez. U. n. 25932 del 29 maggio 2008, secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Da qui la precisazione, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità citata (Sez. II n. 49739 del 10 ottobre 2023; Sez. II n. 18951 del 14 marzo 2017), dell’impossibilità di ricondurre al concetto di violazione di legge l’illogicità manifesta ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. né l’erronea interpretazione di atti amministrativi (Sez. III n. 14977 del 25 febbraio 2022) o di atti di natura contrattuale (Sez. III n. 385 del 6 ottobre 2022). Si tratta di profili che refluiscono nella valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità.

Applicando tali principi, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata contiene una motivazione ampia, strutturata ed effettiva. Il collegio del riesame ha esaminato le doglianze difensive relative al fumus — riprodotte in questa sede — disattendendole con argomenti puntuali e dettagliato richiamo alle fonti investigative, sia in ordine alla falsità dei documenti fiscali richiamati in imputazione, per l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, sia in ordine alla presunta irragionevolezza delle operazioni elusive, in considerazione degli importi che si assumono retrocessi. La trama giustificativa così rassegnata attesta l’insussistenza dei vizi denunziati.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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