Pensione privilegiata del militare transitato ai ruoli civili: decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 55 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato ma idoneo al transito nelle corrispondenti aree civili non è cessato dal servizio per infermità ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, poiché manca la cessazione definitiva del rapporto e la risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a domanda, con decorrenza, ex art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, quando questa sia stata proposta oltre due anni dal sorgere del diritto. La liquidazione d’ufficio presuppone, per il combinato disposto degli artt. 167 e 191 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 461/2001, una condizione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi impiego, con perdita totale della capacità lavorativa. Il trattamento privilegiato è cumulabile con lo stipendio percepito nel nuovo rapporto civile, sempre che il servizio precedente non sia stato ricalculato e il nuovo rapporto sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, già volontario della Marina militare e imbarcato su unità navali per oltre dodici anni in mansioni marinaresche, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del rachide cervicale e lombosacrale. Con provvedimento del Ministero della difesa del 16 settembre 2021, adottato sul parere negativo del CVCS, l’istanza di riconoscimento era stata respinta.
Giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e idoneo al transito nei ruoli civili, il ricorrente è stato inquadrato come dipendente civile. Ha quindi presentato nel marzo 2022 domanda di pensione privilegiata ordinaria all’INPS, sulla quale è maturato il silenzio dell’Istituto; da qui il ricorso alla Corte dei conti, con richiesta di collaudo medico legale e di accertamento del diritto, anche in cumulo con lo stipendio civile.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che il giudizio pensionistico non è di tipo impugnatorio ma di cognizione piena sul rapporto, esteso all’an e al quantum della pensione. La giurisdizione contabile sussiste anche sulla sola domanda di accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite civili n. 5467 del 2009 e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/QM/PRES del 2023.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama la disciplina dell’equo indennizzo e delle pensioni privilegiate, con l’abrogazione disposta dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011 e la salvezza per il comparto sicurezza e difesa, cui appartiene il personale della Marina militare anche dopo il transito ai ruoli civili. Il riconoscimento del nesso causale richiede che i fatti di servizio siano stati causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità, secondo il criterio della causalità adeguata, con onere probatorio a carico del ricorrente.
La natura tecnica della controversia ha indotto la Sezione a disporre consulenza dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della salute. Il parere, reso dopo visita diretta del ricorrente, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia, ascritta all’ottava categoria della tabella A. Il giudice ha aderito a tale conclusione, ritenendola motivata e immune da vizi logici, valorizzando mansioni, durata e condizioni climatiche del servizio.
Sul diverso profilo della decorrenza, la Corte ha invece accolto la tesi dell’INPS. Poiché il militare non è cessato per infertimità tale da precludere ogni attività, essendo transitato nei ruoli civili, non trova applicazione l’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla liquidazione d’ufficio, ma l’art. 191, terzo comma, con decorrenza dal mese successivo alla domanda. Soddisfatta la diversità del nuovo rapporto, il trattamento è cumulabile con lo stipendio civile, secondo le Sezioni Riunite n. 42/QM/2017. Spettano rivalutazione e interessi sui ratei arretrati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.