Falso ideologico in autocertificazione e riqualificazione del fatto non a sorpresa (Cass. pen. Sez. V n. 32893 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di chi attesta il falso in una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, poiché tali dichiarazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e sono assistite dall’obbligo di verità. La riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice non lede il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto storico non subisce una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali. Il falso innocuo va valutato con riguardo alla funzione documentale dell’atto e non all’uso concretamente fattone, né alla sua incidenza pratica sul risultato perseguito dal dichiarante.

Il Fatto

Un imprenditore, amministratore unico di una società, presentava domanda per accedere ai finanziamenti del Fondo rotativo 394/81, attestando l’insussistenza di procedimenti pendenti a carico dell’impresa. Il Tribunale di Milano, riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., lo dichiarava responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen. La Corte di appello di Milano confermava la decisione.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, l’assenza di dolo e l’integrazione di un falso inutile e, dall’altro, la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza, per non essere stata preventivamente comunicata l’intenzione di procedere alla riqualificazione.

La Motivazione della Corte

Esaminando per primo il secondo motivo, la Corte ribadisce che il rispetto del contraddittorio, in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, impone soltanto che la riqualificazione non avvenga “a sorpresa”. Non vi è violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando essa si presenti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo prevedibile, e l’imputato abbia potuto interloquire nel merito anche attraverso l’impugnazione. Il riferimento è alla giurisprudenza consolidata, tra cui Sezioni Unite n. 36551 del 2010 e Sez. V n. 37461 del 2021. Nel caso concreto, l’addebito era incentrato sin dall’origine sulla falsità della dichiarazione circa l’insussistenza di procedimenti pendenti e l’istruttoria aveva avuto ad oggetto proprio tale attestazione, sicché nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata.

Quanto al primo motivo, la Corte conferma che integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen. la condotta di chi dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, richiamando il combinato disposto degli artt. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 e 483 cod. pen. La dichiarazione mendace circa l’assenza di procedimenti penali in corso è considerata come fatta a pubblico ufficiale, con conseguente sussistenza dell’obbligo di verità.

Sul piano soggettivo, la Corte ribadisce che chi ha ricevuto l’avviso della pendenza di un procedimento a proprio carico è tenuto a un doveroso controllo circa la sua definizione. In mancanza, risponde del delitto, punibile a titolo di dolo eventuale. Il certificato dei carichi pendenti privo di annotazioni risultava superato dalle notifiche ricevute dall’imputato, che era dunque a conoscenza della pendenza del procedimento.

Il profilo del falso innocuo è infine respinto. L’innocuità non si valuta con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma al senso dell’atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa. L’irrilevanza pratica della dichiarazione ai fini della concessione del finanziamento non esclude la capacità decettiva dell’attestazione, destinata a provare la verità di un fatto e a ledere la pubblica fede. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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