Inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12912 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che essa sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, o che sollecitano una diversa comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti. In tema di querela, il termine di presentazione decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, sulla base di elementi seri e concreti; l’onere di provare l’intempestività della querela grava sul querelato che la deduce e l’eventuale incertezza va risolta a favore del querelante.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14/05/2024, aveva affermato la responsabilità penale di due imputati. Avverso quella decisione entrambi propongono ricorso per cassazione.

La prima ricorrente censura la motivazione della sentenza di secondo grado sul piano della ricostruzione probatoria. Il secondo ricorrente deduce invece l’intempestività della querela, sostenendo che il termine sarebbe già decorso. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il giudice di cassazione deve verificare che la motivazione sia effettiva, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni della decisione; che non sia manifestamente illogica; che non sia internamente contraddittoria; che non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo, indicati dal ricorrente in termini specifici ed esaustivi. A sostegno richiama Sez. 2 n. 36119 del 2017, Sez. 1 n. 41738 del 2011 e Sez. 6 n. 10895 del 2006.

Da questi limiti discende il corollario: non sono deducibili censure sulla motivazione diverse da quelle relative alla sua mancanza, alla sua manifesta illogicità o alla sua contraddittorietà su aspetti essenziali. Sono quindi inammissibili le doglianze che prospettano una diversa lettura dei dati processuali, una differente ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Il richiamo va, tra le altre, a Sez. Un. n. 12 del 2000 e a Sez. 5 n. 26455 del 2022.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la Corte d’appello ha dato conto in modo sintetico ma puntuale delle emergenze processuali poste a fondamento della responsabilità. Il ricorso, contestando quell’approdo, si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa a quella del giudice di merito, preclusa in sede di legittimità.

Quanto al secondo ricorrente, il motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha deciso in coerenza con il principio per cui il termine per la querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato, acquisita sulla base di elementi seri e concreti (Sez. 2 n. 37584 del 2019; Sez. 5 n. 33466 del 2008). L’onere di provare l’intempestività grava sul querelato che la deduce e l’incertezza va risolta a favore del querelante (Sez. 5 n. 13335 del 2013; Sez. Un. n. 12213 del 2017). Nel caso concreto la piena consapevolezza del reato è stata collocata al momento del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, quando la banca è venuta a conoscenza di tutti gli elementi della vicenda potendone apprezzare la rilevanza anche penale. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *