Rideterminazione della pena nel rinvio e bilanciamento delle circostanze (Cass. pen. Sez. 7 n. 17340 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione di circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. La circostanza che il giudice di merito abbia apprezzato elementi di segno contrario non determina una contraddittorietà della motivazione nella parte in cui stabilisce la maggiore rilevanza di alcuni di essi sugli altri, in quanto la determinazione della pena implica sempre una valutazione globale degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., il cui esito è incensurabile in cassazione ove siano indicati i parametri utilizzati e siano enunciate le ragioni poste a fondamento della scelta della misura della pena.

Il Fatto

Il difensore di un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di tentato omicidio aggravato, aveva rideterminato la pena in cinque anni e sei mesi di reclusione, previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

Il processo era pervenuto al giudice d’appello dopo due annullamenti da parte della Corte di cassazione, l’ultimo dei quali aveva escluso la premeditazione e disposto il rinvio per la sola rideterminazione della pena. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha rivisto il giudizio di bilanciamento delle circostanze e ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando l’atteggiamento collaborativo dell’imputato e la non particolare rilevanza dell’aggravante residua, ma ha operato una diminuzione di pena inferiore alla massima estensione possibile in ragione della gravità del fatto e del ruolo rivestito dal ricorrente rispetto ai coimputati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso contestava la determinazione della pena finale, superiore rispetto a quella dei coimputati, e la riaffermazione della gravità del fatto nonostante l’avvenuta esclusione della premeditazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione.

Nel valutare tali censure, la Corte ha osservato che le statuizioni concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione di circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e, quindi, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente dato conto dei criteri adottati per la quantificazione in concreto della pena. La circostanza che il giudice di merito avesse apprezzato elementi di segno contrario non determina, di per sé, una contraddittorietà della motivazione, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio implica sempre una valutazione globale degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., il cui esito è incensurabile in sede di legittimità quando siano indicati i parametri utilizzati e siano enunciate le ragioni della scelta della misura della pena.

La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, disponendo l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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