Continuazione esecutiva esclusa se il programma criminoso non è unitario (Cass. pen. Sez. I n. 7780 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., presuppone la dimostrazione che i reati avvinti siano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali. L’unicità del disegno non può essere desunta da indici presuntivi o da congetture processuali, né identificata con la proclività al crimine. Quest’ultima, ove emerga dalla reiterazione delle condotte e dall’eterogeneità tipologica dei reati, resta disciplinata da istituti diversi e opposti alla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di sentenze irrevocabili presupposte, riferiti a otto ipotesi criminose distribuite in tre gruppi. La Corte di appello di Caltanissetta, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza rilevando l’eterogeneità esecutiva delle condotte e l’ampiezza dell’arco temporale in cui si erano concretizzate.
Avverso tale ordinanza la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sul presupposto che la correlazione tra i reati imponesse il riconoscimento del vincolo invocato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce innanzitutto il quadro giurisprudenziale consolidato sugli elementi dai quali desumere l’ideazione unitaria di una pluralità di condotte illecite. Le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali. Vengono richiamati, in proposito, Sez. 1 n. 11564 del 13/11/2012 e Sez. 1 n. 44862 del 05/11/2008.
La Corte chiarisce poi che l’unicità del programma non va assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato. In tal caso la reiterazione della condotta è espressione di un programma di vita improntato al crimine e viene penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro opposto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei. Sul punto è citata Sez. 5 n. 10917 del 12/01/2012.
Il Collegio precisa altresì che la verifica della preordinazione criminosa non può fondarsi su indici di natura meramente presuntiva o su congetture processuali: occorre dimostrare, di volta in volta, che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma unitario, almeno nelle linee fondamentali. Sono richiamate Sez. 1 n. 37555 del 13/11/2015 e Sez. 5 n. 49476 del 25/09/2009.
Applicando tali principi, la Corte rileva che ostano al riconoscimento del vincolo le modalità esecutive delle condotte e l’ampiezza dell’arco temporale in cui si erano concretizzate, compreso tra il 15 gennaio 2005 e il 15 ottobre 2015. Le fattispecie — furto semplice, furto in abitazione, evasione e possesso ingiustificato di grimaldelli — presentano obiettiva eterogeneità tipologica, si sono perfezionate a distanza di oltre dieci anni l’una dall’altra e in luoghi estremamente vari. Tali connotazioni esprimono una spiccata proclività al crimine, incompatibile con la preordinazione criminosa richiesta.
Il ricorso viene pertanto dichiarato infondato e rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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