Inammissibile il ricorso, la prescrizione maturata dopo la sentenza resta irrilevante (Cass. pen. Sez. II n. 26349 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di legittimità il rilievo delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. La sospensione della prescrizione conseguente al rinvio dell’udienza per adesione del difensore all’astensione di categoria è verificabile tramite l’esame degli atti, consentito in presenza di un’eccezione processuale della difesa. L’istanza di rinvio del difensore che aderisce all’astensione collettiva è priva di effetti quando non sia stata tempestivamente richiesta la discussione orale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, riformando parzialmente la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per due episodi di ricettazione unificati dal vincolo della continuazione, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena in un anno di reclusione oltre alla pena pecuniaria.

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’estinzione dei reati per prescrizione e, con il secondo, la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 648, quarto comma, cod. pen. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del primo profilo, con assorbimento dell’ulteriore.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale preliminare. Il difensore aveva dichiarato di aderire all’astensione dall’udienza proclamata dall’associazione di categoria, ma il rinvio non può essere disposto: l’istante non ha diritto di partecipare all’udienza camerale quando, come nel caso di specie, non era stata tempestivamente richiesta la discussione orale. Il principio è richiamato da consolidata giurisprudenza (Sez. 5 n. 26764 del 2023; Sez. 4 n. 42081 del 2021; Sez. 2 n. 9775 del 2012).

Nel merito, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Quanto alla prescrizione, la censura non considera che nel giudizio di primo grado era intervenuta una sospensione del termine prescrizionale: all’udienza del 16 giugno 2017 il processo fu rinviato al 17 gennaio 2018 per adesione del difensore all’astensione di categoria, con sospensione di 216 giorni e slittamento del termine al 28 gennaio 2026, data successiva alla sentenza d’appello del 27 novembre 2025. L’esame degli atti è stato possibile in ragione dell’eccezione in procedendo formulata dalla difesa (Sez. U n. 42792 del 2001; Sez. U n. 24591 del 2020).

Il secondo motivo si scontra con il principio della discrezionalità del giudice di merito in materia sanzionatoria, che preclude alla Cassazione di entrare nel merito delle valutazioni compiute, salvo il controllo su contraddizioni o manifeste illogicità della motivazione. Nel caso concreto tali vizi non ricorrono: la Corte territoriale ha indicato il valore non particolarmente lieve dei due telefonini ricettati, distinguendo tra le due serie di apparecchi, e la serialità della condotta, indice di un contesto delittuoso grave.

Da ultimo, la Corte ribadisce che l’inammissibilità per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. U n. 32 del 2000; Sez. 2 n. 28848 del 2013; Sez. 7 n. 6935 del 2015). All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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