Falso per il reddito di cittadinanza: pena da 2 a 6 anni (Corte cost. n. 35/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge n. 26 del 2019. È la norma che punisce con la reclusione da due a sei anni chi, per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, presenta dichiarazioni o documenti falsi oppure omette informazioni dovute. Dopo questa decisione quella pena resta com’è.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze era imputata una persona che nel gennaio 2020 aveva chiesto il reddito di cittadinanza. Nella dichiarazione sostitutiva unica si era indicata come unica componente del nucleo familiare e non aveva segnalato la presenza del padre, titolare di una pensione e proprietario dell’abitazione. In questo modo risultava in possesso di requisiti che in realtà non aveva. Ha percepito otto mensilità non dovute. Il giudice ha descritto una condizione di fragilità psichica, sociale ed economica: nessun reddito proprio e dipendenza totale dal genitore, nonostante l’età adulta.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale riteneva la pena sproporzionata rispetto agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il minimo di due anni, sosteneva, gli impediva di adeguare la sanzione alla gravità reale del fatto, visto che gli importi del reddito di cittadinanza sono contenuti e la misura è temporanea. Il giudice indicava poi due confronti. Il primo con l’articolo 316-ter del codice penale, che punisce l’indebita percezione di erogazioni pubbliche con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il secondo con la truffa, dove la pena concretamente applicabile può risultare più bassa per effetto delle circostanze attenuanti.
La risposta della Corte. La scelta della pena spetta al legislatore e il controllo della Corte si ferma davanti alle sole decisioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Qui la norma non è scritta in modo ampio e indeterminato: colpisce condotte precise, legate allo specifico procedimento per ottenere il beneficio e al ristretto elenco dei requisiti richiesti. Non mette quindi insieme fatti molto diversi tra loro. Un minimo di due anni è severo, ma non manifestamente sproporzionato. La Corte aggiunge che le critiche di politica criminale non rientrano nel suo giudizio.
Perché i confronti non reggono. Il paragone con l’articolo 316-ter non funziona, perché le due figure sono diverse. Il reato sul reddito di cittadinanza si consuma già con la presentazione della documentazione falsa, anche se il denaro non viene mai erogato, e richiede il fine specifico di ottenere indebitamente il beneficio. L’articolo 316-ter punisce invece chi l’erogazione la ottiene davvero e prevede una soglia, sotto la quale scatta solo una sanzione amministrativa. La Corte osserva inoltre che il reddito di cittadinanza era un beneficio periodico, di importo annuo rilevante, accessibile a una platea molto ampia, con controlli che potevano restare sospesi fino a centoventi giorni. In quel periodo le risorse pubbliche restavano esposte al danno. Una sanzione più severa, con efficacia dissuasiva, non è quindi una scelta arbitraria. Quanto alla truffa, la Corte ricorda che quella aggravata sulle erogazioni pubbliche prevede da due a sette anni, cioè una pena ancora più alta, e che il confronto va fatto tra le pene stabilite dalla legge, non tra quelle che il giudice potrebbe applicare riconoscendo le attenuanti.
Cosa cambia in pratica. Il reddito di cittadinanza non esiste più, ma chi ha commesso il fatto quando la norma era in vigore resta punibile: per la Corte non c’è stata abolizione del reato, solo una successione di leggi penali nel tempo. Per quei fatti la pena da due a sei anni rimane. La sentenza chiarisce anche che cosa la norma protegge: non un generico dovere di lealtà verso le istituzioni, ma il patrimonio dell’ente che eroga il beneficio e le risorse destinate a quella misura. Il reato si perfeziona con la dichiarazione falsa idonea a ottenere il sussidio, anche se poi l’accredito non arriva. Per questo l’indicazione di chi compone il nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva unica non è un dettaglio formale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/35