FAP su veicoli Euro 2 non estende l’agevolazione sulle accise (Cass. civ. Sez. V n. 6895 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise sul gasolio per autotrazione, il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015, poi trasfuso nell’art. 24-ter del d. Lgs. n. 504 del 1995, spetta unicamente per i veicoli catalogati nelle categorie Euro specificamente indicate dalla legge. Ai fini della determinazione della categoria di appartenenza del mezzo è irrilevante la successiva installazione di un filtro antiparticolato omologato, che incide solo sulle emissioni di particolato e non sulla categoria di omologazione originaria. L’art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE non osta a una normativa nazionale che escluda dall’aliquota ridotta i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, poiché lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità in materia di accise, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione.
Il Fatto
Una società, poi incorporata dall’odierna ricorrente, presentava istanza di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione in relazione a veicoli alimentati a gasolio, classificati Euro 2 all’immatricolazione, sui quali era stato installato un filtro antiparticolato (c.d. FAP) per contenere le emissioni e poter circolare nelle zone urbane.
L’Ufficio negava il rimborso; la Commissione tributaria provinciale rigettava l’impugnazione e la Commissione tributaria regionale confermava il diniego. La società ricorreva allora per cassazione con due motivi, deducendo la falsa applicazione della normativa eurounitaria sulle categorie Euro e la violazione della nozione unionale di gasolio commerciale utilizzato come propellente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione già esaminata in pronunce specifiche e incentrata sui requisiti per fruire del regime agevolato in materia di accise sul gasolio per autotrazione, con riguardo a mezzi originariamente immatricolati come Euro 2 che, dopo l’installazione dei FAP, avevano ottenuto un inquadramento ambientale nelle categorie Euro 3 o Euro 5. Il Collegio ricorda che la legge n. 208 del 2015 ha escluso dal beneficio, dal 1° gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Il primo motivo è infondato. L’intervento di installazione del filtro antiparticolato non è sufficiente a consentire la fruizione dell’agevolazione, non comportando una variazione della categoria di classificazione del mezzo, se non con riguardo alle emissioni di particolato. La categoria rilevante resta quella attribuita in sede di omologazione originaria, rappresentativa della complessiva condizione ambientale del veicolo.
Anche il secondo motivo è respinto. La Corte richiama la giurisprudenza unionale secondo cui la Direttiva 2003/96/CE non realizza un’armonizzazione totale delle aliquote, ma fissa solo livelli minimi di tassazione, lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità. L’art. 7, par. 2, si limita a prevedere la facoltà di una tassazione differenziata per il gasolio commerciale, senza imporre di estendere il regime agevolativo a tutti i veicoli. Il legislatore italiano ha quindi legittimamente limitato l’aliquota ridotta, escludendone i veicoli omologati Euro 2 o inferiori.
La Corte conferma il principio già affermato, secondo cui il credito d’imposta si applica solo ai veicoli delle categorie Euro indicate dalla legge, senza che rilevi l’installazione di un filtro antiparticolato omologato. Ciò in coerenza con la finalità della norma, volta a favorire il rinnovo del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale e regionale.
Escluso ogni contrasto tra normativa interna e disciplina unionale, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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