Fascia di rispetto autostradale e condono: vincolo assoluto e onere documentale (TAR Toscana n. 1056 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera, operando sia per le nuove costruzioni sia per gli ampliamenti di manufatti preesistenti. La fascia va correlata alla più ampia esigenza di assicurare al concessionario uno spazio utilizzabile per lavori, cantieri e opere accessorie, non solo alla prevenzione di ostacoli materiali alla sicurezza del traffico. Nel condono edilizio, di natura derogatoria ed eccezionale, l’onere di integrare la documentazione entro il termine assegnato dal comune ha carattere tassativo: l’inottemperanza determina la legittima improcedibilità della domanda e il conseguente diniego per carenza di documentazione.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile per successione ereditaria. L’area è sottoposta a triplice vincolo: paesaggistico, cimiteriale ex art. 338 R.D. n. 1265/1934 e autostradale ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992.

Nel 1995 la dante causa presentava domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della L. n. 724/1994 per tre interventi: un ampliamento, la costruzione di una loggia e la ristrutturazione di un fabbricato agricolo. La loggia veniva definita con sanatoria giurisprudenziale e archiviata. Per le altre opere il Comune inviava più preavvisi di rigetto e richieste di integrazione documentale.

Il parere negativo di Autostrade per l’Italia, unito alla mancata produzione delle certificazioni, conduceva al diniego e all’ordine di demolizione. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta il parere negativo sul vincolo autostradale, sostenendo che l’area andrebbe qualificata come centro abitato e che dovrebbe applicarsi la distanza ridotta di trenta metri. Il Collegio osserva che l’art. 3, comma 1, n. 22), del Codice della Strada definisce la fascia di rispetto e che l’art. 26, comma 2, del Regolamento pone sessanta metri per le autostrade.

La giurisprudenza amministrativa richiamata è ferma nel ritenere che il vincolo abbia carattere assoluto e prescinda dalle caratteristiche dell’opera, non potendo essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire ostacoli materiali al traffico. Esso opera indistintamente per nuove costruzioni e ampliamenti.

È pacifico che le opere ricadano a distanza inferiore ai sessanta metri dal confine di una strada di tipo A e che l’area fosse classificata come agricola, esterna al centro abitato, sin dal primo P.R.G. del 1966. Non trova quindi applicazione il comma 3, che presuppone zone edificabili o trasformabili. La presenza di costruzioni limitrofe non qualifica l’area come centro abitato, richiedendosi almeno venticinque fabbricati e appositi segnali.

La determinazione comunale è legittima anche sul piano motivazionale: il richiamo a un vincolo direttamente derivante da disposizioni legislative non richiede ulteriori precisazioni ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990.

Il secondo motivo, relativo alla carenza documentale, è parimenti infondato. L’art. 39, comma 4, della L. n. 724/1994 prevede che la mancata presentazione dei documenti entro tre mesi dalla richiesta comporta l’improcedibilità. Il Comune aveva sollecitato le certificazioni di idoneità statica e sismica ex art. 35 della L. n. 47/1985 in due occasioni, rappresentando le conseguenze dell’inerzia. Il privato non può dolersi di non voler affrontare costi “inutili” quando intercetta il potere amministrativo per sanare un’attività contra legem. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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