Giudizio di ottemperanza al titolo del giudice del lavoro sulle somme per (TAR Piemonte n. 1263 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone la rituale notificazione del titolo esecutivo, la sua idoneità a fondare l’esecuzione e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Gli interessi legali sono dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza fino al saldo effettivo, mentre la rivalutazione monetaria non spetta se la parte non allega un’incidenza maggiore rispetto al tasso legale.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l’importo nominale di euro 500,00 quale contributo per la formazione del docente relativo all’anno scolastico 2024/2025.
Il titolo, pubblicato il 06.06.2025, era stato notificato in data 12.06.2025 ed era passato in giudicato. L’amministrazione, ritualmente convenuta, si è costituita in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato, il Tribunale ha ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
In punto di interessi, il Collegio li ha riconosciuti nella misura legale, come richiesto dalla parte nel ricorso, dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza fino al saldo effettivo. Ha invece escluso la rivalutazione monetaria, poiché la parte ricorrente non ha allegato che essa abbia avuto un’incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse di legge.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, liquidata in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Il Tribunale ha infine disposto, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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