Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1058 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso in materia di concessioni demaniali marittime, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalle parti e confermata all’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il giudice amministrativo dichiara la sopravvenuta improcedibilità per carenza d’interesse quando l’utilità concreta perseguita dal ricorrente è venuta meno per effetto di una sopravvenienza. La complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la materia delle concessioni giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
Una società titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative ha impugnato davanti al TAR Toscana una serie di atti comunali in materia di durata e scadenza delle concessioni, chiedendo l’annullamento e, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, l’accertamento della qualificazione del rapporto e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori.
Nel corso del giudizio, con successivi motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione ad ulteriori deliberazioni e determinazioni dirigenziali del Comune, emanate in attuazione dell’evoluzione normativa in materia di differimento dei termini di scadenza delle concessioni. All’udienza pubblica del 28 maggio 2026 la difesa della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione, come da dichiarazione già versata in atti; la parte resistente, non comparsa, aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in base a quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della controversia. La parte ricorrente ha confermato in udienza il venir meno dell’interesse, come già dichiarato negli atti depositati, con richiesta di compensazione delle spese; la parte resistente aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese.
Su questa base il Tribunale dichiara la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse. La decisione non entra nel merito delle questioni di compatibilità del quadro normativo nazionale con il diritto dell’Unione Europea, né delle eccezioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente, né delle domande di accertamento e condanna, poiché l’esaurimento dell’interesse preclude ogni esame nel merito.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio le compensa integralmente tra le parti. La ragione è individuata nella complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, circostanza che giustifica la reciproca soccombenza delle parti in senso economico e, dunque, la compensazione.
Conseguenza processuale è la dichiarazione di improcedibilità con spese compensate, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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