Fascicolo di parte non reperibile: il giudice decide allo stato degli atti (Cass. civ. Sez. II n. 3531 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che accerti il rituale ritiro del fascicolo di parte, ai sensi dell’art. 169 cod. proc. civ., e che al momento della decisione non ne risulti il nuovo deposito o la reperibilità, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti. Diversa è l’ipotesi in cui risulti la mancanza di singoli atti dal fascicolo, poiché in tal caso il giudice deve disporne la ricerca o la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che la mancanza sia involontaria, dipenda da smarrimento o sottrazione. L’eccezione con cui si censura l’irritualità della rimessione sul ruolo non costituisce eccezione nuova, ove proposta nella prima sede utile, e non è pertanto preclusa dall’art. 345 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente — proprietario di un immobile condotto in locazione e promesso in vendita — aveva convenuto in giudizio la società subentrata nel rapporto e la società creditrice ipotecaria, chiedendo il trasferimento coattivo dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Il Tribunale aveva accolto la domanda, subordinandola alla cancellazione dell’ipoteca e al versamento del saldo prezzo alla creditrice.

La società aveva proposto appello, che la Corte d’appello aveva rigettato. Ricorre quindi in cassazione con cinque motivi, contestando tra l’altro la rimessione della causa sul ruolo disposta in primo grado per consentire alla controparte di depositare il proprio fascicolo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato. La ricorrente aveva dedotto che il giudice di prime cure, anziché decidere sulla base della documentazione in atti, aveva rimesso la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo della controparte. La Corte d’appello aveva qualificato la censura come eccezione nuova, dichiarandola inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., e nel merito l’aveva comunque disattesa.

La Cassazione esclude anzitutto la novità dell’eccezione, poiché l’irritualità della rimessione sul ruolo era stata dedotta nell’unica sede disponibile, costituita dal verbale di causa. Nel merito, richiama il principio secondo cui il giudice che accerti il rituale ritiro del fascicolo di parte, senza che ne risulti il successivo deposito o la reperibilità, non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo, ma ha il dovere di decidere allo stato degli atti, come affermato da Sez. 6 n. 2264 del 26.01.2022.

La Corte distingue tale ipotesi da quella in cui manchino singoli atti all’interno del fascicolo: in tal caso il giudice deve disporne la ricerca o la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere la mancanza involontaria, dipendente da smarrimento o sottrazione, come precisato da Cass. nn. 16212/2017 e 21571/2020. La giustificazione della sentenza impugnata è giudicata generica e apodittica, in contrasto con l’allegazione della ricorrente secondo cui il deposito del fascicolo era stato annotato dalla cancelleria solo il 23 gennaio 2019, dopo la rimessione della causa sul ruolo.

Difettando l’accertamento sul rituale deposito del fascicolo, la causa avrebbe dovuto essere decisa sulla base degli atti ritualmente prodotti. Il secondo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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