Il tetto dell’equa riparazione è il valore della causa, non il diritto accertato in caso di soccombenza (Cass. civ. Sez. II n. 14164 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il limite previsto dall’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001 (nel testo introdotto dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012) costituisce un tetto assolutamente invalicabile per il giudice dell’equa riparazione: l’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice del processo presupposto. Tale limite opera in deroga alle previsioni del comma 1 del medesimo articolo, al fine di evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali. Il valore della causa nel giudizio presupposto è un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione processuale (soccombente o vittoriosa) della parte che richiede l’indennizzo, restando quindi applicabile anche in caso di accoglimento solo parziale della domanda di merito. La valutazione della complessità della causa e del comportamento delle parti e dei giudici non consente al giudice dell’equa riparazione di superare il predetto limite legale.
Il Fatto
Un professionista, citato in giudizio per responsabilità professionale, conveniva in opposizione il decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva parzialmente accolto la sua domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento bifasico: il primo grado si era concluso con una sentenza di rigetto emessa nel 2005, mentre il giudizio di appello, instaurato dalla controparte, si era concluso nel 2020 con una condanna al pagamento di una somma modesta rispetto all’originaria richiesta avanzata dall’attore.
Il professionista, soccombente in primo grado e solo marginalmente condannato in appello, riteneva che il giudice dell’equa riparazione avesse applicato in modo meramente letterale il parametro del valore della causa, calcolando l’indennizzo sull’importo originariamente domandato (pari a lire 46.000.000) piuttosto che sul valore del diritto effettivamente accertato, e contestava la mancata considerazione della complessità del giudizio presupposto e del comportamento delle parti.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha disatteso i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, in parte come infondati e in parte come inammissibili. Ha precisato che il ricorrente non aveva fornito dettagli adeguati sull’asserita eccezionale complessità della causa, limitandosi a mere allegazioni generiche circa l’oggetto del procedimento e il comportamento delle parti e dei giudici. Quanto alla questione centrale, la Corte ha ribadito che l’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001 prefigura un limite invalicabile in sede di quantificazione dell’indennizzo, richiamando il principio per cui il giudice deve individuare l’esatto valore della causa, del quale l’eventuale accertamento del diritto da parte del giudice del processo presupposto costituisce un dato oggettivo, a prescindere dalla soccombenza della parte istante.
La Corte ha dato continuità all’orientamento espresso dalle pronunce del 2015 e del 2017, nonché alla giurisprudenza costituzionale richiamata nel decreto impugnato, secondo cui la norma censurata deve essere interpretata nel senso che il valore del diritto accertato in giudizio costituisce un dato oggettivo che non muta in ragione della posizione che la parte aveva nel processo presupposto. La finalità del tetto legale è di prevenire sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, anche in deroga espressa al comma 1 dell’articolo.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La S.C. ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014, secondo cui, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, e si esaurisce nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; nella specie, tale grave anomalia non ricorre perché la Corte territoriale ha sufficientemente motivato in relazione al motivo di opposizione e alla norma applicata.
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Nota della Redazione
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