Ricorso straordinario inammissibile per provvedimento del giudice dell’esecuzione impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 18244 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è esperibile esclusivamente avverso provvedimenti, anche adottati in forma diversa dalla sentenza, che presentino il duplice requisito della decisorietà e della definitività, ovvero che non siano soggetti ad alcun mezzo di riesame o di impugnazione. Nel processo esecutivo, caratterizzato da un sistema chiuso di controlli, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. costituisce il rimedio generale e residuale avverso ogni provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia concreta incidenza sullo svolgimento del processo e potenzialità lesiva per i destinatari. Ne consegue che il provvedimento di rigetto dell’istanza di asporto di beni mobili, avente natura ordinatoria e diretto alla regolazione di un incidente sorto nel corso della procedura, è impugnabile con l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ. e difetta del requisito della definitività, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

Il Fatto

Nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, emesso il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario e attuato l’ordine di liberazione dell’immobile da parte del custode giudiziario, la debitrice esecutata formulava istanza di asporto dei beni mobili e degli arredi presenti nell’immobile staggito.

Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta, ritenendola tardiva. Avverso tale provvedimento la debitrice proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi con cui lamentava la mancata notificazione dell’intimazione all’asporto dei beni e la mancata considerazione di una comunicazione inviata a mezzo PEC al custode giudiziario. Le parti intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi di ricorso denunciavano una generica violazione di legge, senza puntuali riferimenti normativi, ma ha incentrato la decisione sulla questione pregiudiziale dell’ammissibilità del rimedio esperito.

Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha ricordato che il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo avverso provvedimenti che presentino i requisiti della decisorietà e della definitività, intesa quest’ultima come assenza di qualsiasi altro rimedio processuale. Il processo esecutivo è invece connotato da un sistema chiuso di controlli, incentrato sull’opposizione agli atti esecutivi, quale rimedio generale e residuale esperibile per contestare ogni provvedimento del giudice dell’esecuzione avente concreta incidenza sullo svolgimento del processo, indipendentemente dal tipo di vizio dedotto.

Nella specie, il provvedimento impugnato, avente carattere ordinatorio e diretto alla regolazione di un incidente sorto nel corso della procedura, era astrattamente idoneo a ledere gli interessi della parte esecutata e risultava pertanto suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

La presenza di tale rimedio ha indotto la Corte ad escludere il requisito della definitività, condizione indispensabile per l’accesso al rimedio straordinario, dichiarando il ricorso inammissibile e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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