Effetto interruttivo dell’invito alla negoziazione assistita e rilevabilità d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 5516 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invito alla negoziazione assistita, ex art. 8 del d.l. n. 132/2014, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, avendo quindi efficacia interruttiva del termine. L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, non soggetta all’onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. e rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in appello, purché i fatti su cui si fonda risultino ritualmente acquisiti al processo.
Il Fatto
Un medico aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia di retribuzione dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non applicabile il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011 e considerando efficacemente interrotto il termine decennale da atti interruttivi precedenti. La Corte d’appello, invece, accogliendo il gravame dell’Amministrazione, aveva applicato il termine quinquennale e rigettato la pretesa, non considerando un invito alla negoziazione assistita che il medico aveva inviato alla controparte nel novembre 2016.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso. Il primo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 132/2014, è stato dichiarato inammissibile: il vizio di violazione di legge, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto non solo indicando le norme violate, ma anche specificando le affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse, prospettando una valutazione comparativa tra opposte soluzioni. Le doglianze svolte, invece, impingevano nella ricognizione del fatto, sindacabile solo sul piano della motivazione.
Il secondo motivo, riferito all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato invece accolto. Il ricorrente aveva documentato di aver inviato, il 21 novembre 2016, un invito alla negoziazione assistita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Avvocatura dello Stato, ricevuto dai destinatari nelle date del 24 e 30 novembre 2016. Tale invito, per espressa previsione dell’art. 8 del d.l. n. 132/2014, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, determinando l’interruzione del termine.
La Corte ha quindi richiamato il principio, consolidato anche nelle Sezioni Unite n. 15661 del 2005, secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato, non in senso stretto, e come tale può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti. Non è soggetta all’onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. e può essere rilevata anche in appello se i fatti sono ex actis.
Nella specie, il documento risultava prodotto già nel giudizio di primo grado e richiamato in appello, e la sua mancata considerazione integrava il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La decisività era evidente: l’invito era stato ricevuto dall’Amministrazione prima del maturare della prescrizione quinquennale decorrente dal 1° gennaio 2012, e l’atto di citazione era stato notificato poco più di un mese dopo, quindi senza che potesse maturare un nuovo termine prescrizionale.
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Nota della Redazione
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