Determinazione del valore della causa e obbligo motivazionale in caso di discostamento dalle parti (Cass. civ. Sez. 2 n. 607 del 11.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti ove il giudice non ritenga di discostarsene. Qualora, invece, il giudice non concordi con la dichiarazione resa dalle parti, è tenuto a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato. La motivazione che non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenirvi integra un’ipotesi di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, richiedeva al giudice per le indagini preliminari la liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata in un procedimento di opposizione ex art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, promosso avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il g.i.p. dichiarava non luogo a provvedere, ritenendo la competenza del giudice civile. Il Tribunale, adìto in opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, accoglieva l’opposizione, ma liquidava il compenso con riferimento agli importi previsti per le cause di valore inferiore a una certa soglia, anziché per le cause di valore indeterminabile, come indicato dal richiedente. Avverso tale ordinanza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con il quale il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale aveva individuato lo scaglione tariffario senza indicare le ragioni della scelta, nonostante le sue puntuali osservazioni sulla natura indeterminabile del valore del giudizio presupposto. Ha ritenuto il motivo fondato, con assorbimento del secondo.

Richiamando il proprio precedente di Cass. n. 8884/2024, la Corte ha ribadito che la determinazione del valore della causa può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti solo se il giudice non intende discostarsene. In caso contrario, sorge un vero e proprio obbligo motivazionale, non potendosi altrimenti comprendere il criterio di valutazione adottato. Nella specie, il Tribunale si era limitato a indicare un diverso scaglione, senza evidenziare le ragioni del proprio dissenso.

La Corte ha poi precisato la nozione di domanda di valore indeterminabile, richiamando i precedenti di Cass. n. 1499/2018, Cass. n. 25553/2011 e Cass. n. 3372/2007: tale qualificazione spetta solo alla domanda il cui valore non può essere determinato, non anche a quella di valore indeterminato e da accertarsi in corso di causa. L’ordinanza impugnata difettava del minimo elemento utile a comprendere la ragione del parametro individuato.

La Corte ha quindi qualificato il vizio come ipotesi di motivazione apparente, richiamando i precedenti di Cass. n. 4448/2014, Cass. n. 25767/2024 e delle Sezioni Unite n. 8053/2014: la motivazione, ancorché materialmente esistente, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, non attingendo la soglia del minimo costituzionale. Tale vizio comporta la nullità della sentenza, privandola della sua finalità di esternare un ragionamento logico e consequenziale, come precisato dalle Sezioni Unite n. 22232/2016.

In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Bologna, o a magistrato diverso da quello che ha deciso il provvedimento, enunciando il principio di diritto sopra riportato e demandando al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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