Fattibilità economica del concordato sindacabile dal tribunale in sede di ammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 3790 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale, nel giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, è tenuto a verificare la fattibilità del piano sotto un duplice profilo. Quanto alla fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, il sindacato è privo di limiti. Quanto alla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano, il controllo è ammesso nei soli limiti della sussistenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Resta invece riservata ai creditori la valutazione di convenienza della proposta. Ne consegue che è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., il motivo che censuri la motivazione conforme a tali regole, sollecitando un riesame nel merito degli apprezzamenti di realizzabilità economica.
Il Fatto
La società debitrice, dopo che due creditori avevano presentato istanza di fallimento, proponeva dapprima domanda di ammissione al concordato con riserva ex art. 161, comma 6, r.d. n. 267/1942 e, in seguito, domanda di concordato preventivo con continuità aziendale. Il tribunale, dopo aver concesso termini per l’integrazione della proposta e su istanza del pubblico ministero, dichiarava l’inammissibilità del concordato e il fallimento, ravvisando lo stato di insolvenza.
La società controllante, socia della debitrice, proponeva reclamo ex art. 18 r.d. n. 267/1942, rigettato dalla corte d’appello. Proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva la curatela fallimentare.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 160, 161 e 162 r.d. n. 267/1942, sostenendo che la corte territoriale avesse espresso valutazioni di convenienza, a essa precluse, senza accertare la fattibilità giuridica ed economica della proposta. La Corte dichiara il motivo inammissibile, richiamando il principio consolidato secondo cui il tribunale deve compiere una verifica diretta del presupposto di fattibilità, articolata nei due profili della fattibilità giuridica, senza limiti, e della fattibilità economica, nei limiti della manifesta inettitudine del piano.
La Corte ricorda il precedente Cass. n. 9061/2017 e le successive pronunce conformi (Cass. Sez. 6-1 n. 4790 del 01/03/2018; Cass. Sez. 1 n. 17103 del 15/06/2023), ribadendo che il controllo economico è ormai pacificamente ammesso in sede di scrutinio di ammissibilità, contrariamente a quanto assumeva la ricorrente, che pretendeva di ricondurlo al giudizio di convenienza riservato ai creditori.
Sotto altro profilo, la Corte rileva che le censure miravano a sollecitare una nuova lettura dei documenti per giungere a un diverso apprezzamento della realizzabilità economica, deducendo doglianze estranee al perimetro della cognizione di legittimità (così Cass. Sez. 1 n. 3340 del 05/02/2019; Cass. Sez. 1 n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez. 1 n. 640 del 14/01/2019).
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 18 r.d. n. 267/1942, 112 e 342 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello valutato d’ufficio l’esigibilità del credito oggetto di cessione. La doglianza è infondata: la questione non integrava un’eccezione in senso stretto, ma costituiva un profilo della fattibilità economica, sul quale il reclamo aveva prodotto effetto devolutivo pieno.
Con il terzo motivo si censurava la violazione degli artt. 5 e 160 r.d. n. 267/1942 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la corte distrettuale invertito l’onere della prova sullo stato di insolvenza. Il motivo è inammissibile: i giudici del reclamo avevano affermato che le censure erano state dedotte in modo generico, senza imporre alla debitrice la prova dell’insussistenza dell’insolvenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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