Il termine di 30 giorni ex art. 51 CCII si applica al reclamo che dichiara aperta la liquidazione (Cass. civ. Sez. I n. 21207 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 51, comma 13, CCII per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che decide il reclamo si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Il termine decorre dalla comunicazione integrale della sentenza eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC, costituendo la comunicazione il dies a quo per l’impugnazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli accoglieva il reclamo proposto dalla società creditrice contro il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato estinto il procedimento per la mancata comparizione della ricorrente all’udienza, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale della società debitrice. La Corte territoriale riteneva insussistenti i presupposti dell’estinzione e, nel merito, accertava il superamento dei requisiti dimensionali e lo stato di insolvenza della società. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il legale rappresentante della società, deducendo la nullità degli atti per mancata conoscenza delle notifiche effettuate all’indirizzo PEC assegnato d’ufficio e la carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’apertura della procedura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha condiviso la proposta di definizione anticipata, dichiarando inammissibile il primo motivo di ricorso e assorbiti i restanti. Il ricorso era stato notificato il 4 novembre 2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII, decorrente dalla comunicazione integrale della sentenza della corte d’appello avvenuta a mezzo PEC il 25 settembre 2025.
La Corte ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine accelerato di trenta giorni si applica, in ragione della finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale. La comunicazione integrale del provvedimento, eseguita dalla cancelleria in forma integrale e a mezzo Pec, costituisce il dies a quo del termine, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al contenuto dell’istanza di trattazione, la Corte ha rilevato che la sentenza era stata correttamente notificata all’indirizzo PEC assegnato d’ufficio, in presenza dei requisiti di legge. In tema di abuso del processo, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., nel richiamare le sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c., codifica un’ipotesi di responsabilità aggravata del ricorrente che non si attiene alla proposta di definizione anticipata, poi confermata nella decisione definitiva, ma non ne impone l’applicazione automatica.
La Corte ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e al pagamento dell’ulteriore somma a titolo di sanzione, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende, ravvisando la correttezza del provvedimento rispetto alla motivazione necessaria per confermare il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.