Obbligazione di mezzi dell’avvocato e utilità concreta della prestazione nel concordato in bianco (Cass. civ. Sez. 1 n. 7130 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione professionale dell’avvocato incaricato di presentare una domanda di concordato preventivo con riserva è un’obbligazione di mezzi che non si ritiene esattamente adempiuta per il solo fatto della presentazione della domanda nelle forme prescritte dalla legge e idonee a ottenere il termine per la proposta e il piano. L’attività resa, sebbene non debba necessariamente conseguire il risultato, deve comunque essere idonea a raggiungerlo. L’utilità della prestazione va valutata nel concreto contesto della crisi d’impresa, considerando le criticità che risultino già presenti al momento del conferimento dell’incarico o della presentazione della domanda prenotativa, senza che possa imputarsi a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili l’evoluzione sfavorevole della procedura. La valutazione circa l’utilità della prova testimoniale rispetto all’accertamento dei fatti rilevanti in causa rientra nella discrezionalità del giudice del merito.
Il Fatto
Un avvocato proponeva istanza di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di una società, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., per diversi crediti professionali, tra cui il saldo del corrispettivo per l’attività di rappresentanza e assistenza nella presentazione di una domanda di concordato preventivo in continuità indiretta.
Il giudice delegato rigettava la domanda relativa a tale voce di credito, accogliendo l’eccezione di inadempimento della curatela. L’opposizione del professionista ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. (d.lgs. n. 14 del 2019) veniva respinta dal Tribunale di Varese in composizione collegiale, con decreto avverso cui l’avvocato proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1460 c.c. anche in relazione all’art. 1176 c.c., sostenendo che la propria fosse un’obbligazione di mezzi e che l’inutilità della prestazione potesse essere imputata come inadempimento solo se l’impossibilità del risultato fosse ab origine, non quando constatata a posteriori. La Corte reputa il motivo in parte infondato e in parte inammissibile.
Quanto all’infondatezza, la S.C. afferma che il carattere “semplice” dell’incarico di predisposizione della domanda di concordato non esclude che esso comprendesse anche le connesse attività di consulenza ed assistenza. Ne deriva che il professionista doveva porsi concretamente il tema dell’utilità della propria prestazione nel contesto della crisi, coordinandosi con gli altri professionisti e attivando il flusso informativo con la cliente. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui l’obbligazione di mezzi è adempiuta solo se l’attività resa è idonea a raggiungere il risultato: nel caso di specie, le criticità che hanno condotto alla liquidazione erano già presenti al momento della domanda “in bianco”, non potendo quindi imputarsi l’esito a fattori esogeni.
La Corte dichiara invece inammissibile il motivo laddove, sotto le vesti della violazione di legge, sollecita un sindacato sull’accertamento del fatto relativo alla sussistenza delle criticità, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti del vizio di motivazione, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Il secondo motivo, che prospettava la violazione degli artt. 2721 e 2724 c.c. e dell’art. 24 Cost., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per la mancata ammissione di capitoli di prova testimoniale, è dichiarato inammissibile per una duplice ragione. Da un lato, la rubrica presenta una mescolanza di mezzi eterogenei, demandando alla Corte il compito di isolare le singole censure. Dall’altro, la valutazione sull’utilità della prova testimoniale è discrezionale per il giudice del merito, e nel caso di specie i capitoli erano del tutto generici, privi dell’indicazione delle persone coinvolte e dei fatti concreti in cui si sarebbe estrinsecato il dedotto interessamento di enti e istituzioni pubbliche.
Il ricorso è quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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