Onere dell’utente di provare il malfunzionamento del contatore e l’eccessività dei consumi nella somministrazione di energia (Cass. civ. Sez. 1 n. 2257 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., la domanda di insinuazione del credito da somministrazione di energia elettrica non è generica per il solo fatto che il creditore abbia allegato i fatti costitutivi della pretesa, indicando il credito e la sua fonte. La contestazione dei consumi da parte dell’utente, per essere specifica, deve essere accompagnata dall’allegazione del malfunzionamento del contatore e dall’avvenuta richiesta di verifica del dispositivo. Incombe, quindi, sull’utente l’onere di dimostrare l’entità dei consumi reali e l’eccessività della fatturazione, mentre il somministrante è tenuto a provare la regolarità dello strumento di misurazione. Le fatture, costituendo presunzione di veridicità dei consumi, spostano sul debitore contestante il rischio della mancata prova contraria.
Il Fatto
Una banca, cessionaria di un credito di una società fornitrice di energia elettrica, proponeva opposizione avverso il decreto del commissario liquidatore che ne aveva escluso il credito dallo stato passivo del consorzio in liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale adito rigettava l’opposizione, ritenendo la domanda generica per non aver la banca specificato i fatti costitutivi del credito e, nel merito, considerando la contestazione dell’opposta, basata su un misuratore che rilevava un eccesso di consumi fatturati pari al 30%, sufficientemente specifica e non smentita dalla banca, con conseguente mancata prova della domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i primi tre motivi, osserva che il Tribunale, lungi dal dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione per genericità della domanda, ha incentrato la decisione sulla prova della pretesa creditoria. Rileva, infatti, che l’esistenza del rapporto contrattuale e i fatti costitutivi del credito erano pacifici, essendo in contestazione solo il quantum.
Nel merito, la Corte richiama il principio, già affermato da Cass. n. 28984/2023, secondo cui il contatore è uno strumento di misurazione accettato consensualmente dai contraenti. Conseguentemente, di fronte alla pretesa creditoria del somministrante, è l’utente che deve dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c., contestando il malfunzionamento del contatore e richiedendone la verifica, oltre a dimostrare l’entità dei consumi effettivi.
La Corte precisa che, in forza del principio di vicinanza della prova, solo dopo che l’utente abbia assolto a tale onere, il gestore è tenuto a provare la regolarità del funzionamento dello strumento di misura, e solo in quel caso l’utente deve dimostrare che l’eccesso di consumi è imputabile a terzi e che non è stato agevolato da sue condotte negligenti, come ribadito da Cass. n. 297/2020, Cass. n. 13605/2019 e Cass. n. 17401/2024.
La Corte conclude che il Tribunale ha disatteso tali principi, perché, pur avendo accertato la produzione delle fatture da parte della creditrice, ha ritenuto sufficiente la contestazione dell’utente, senza verificare che quest’ultimo avesse provato o, quantomeno, allegato il malfunzionamento dello strumento di registrazione e la richiesta di verifica del dispositivo.
In accoglimento dei primi tre motivi, il decreto impugnato viene cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti.
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Nota della Redazione
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