Reclamo ex art. 18 l.f. non devolutivo e autosufficienza in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 23679 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.f. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non ha carattere pienamente devolutivo, poiché l’ambito dell’impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante. Ne consegue che la corte d’appello può esaminare una questione, quale il difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, solo se investita di uno specifico motivo di impugnazione a tal fine. Il ricorso per cassazione che censuri l’erronea inversione dell’ordine delle questioni ex art. 276 c.p.c., lamentando l’omesso esame di una questione pregiudiziale, deve indicare con precisione il contenuto dei motivi di reclamo articolati, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza. È altresì inammissibile il motivo che solleciti una nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori già compiutamente effettuata dal giudice di merito.

Il Fatto

Una società creditrice presentava istanza di fallimento nei confronti di una società debitrice, quale cessionaria di un portafoglio di crediti in blocco. Il tribunale rigettava l’istanza per difetto di legittimazione attiva della creditrice, non essendo stata fornita la prova dell’inclusione del credito nel contratto di cessione. La corte d’appello, su reclamo della creditrice, accoglieva la doglianza e rimetteva gli atti al tribunale, che dichiarava il fallimento della società debitrice.

Il reclamo avverso tale sentenza veniva dichiarato inammissibile per tardività, ma la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della debitrice, cassava tale pronuncia. Il giudice del rinvio rigettava nel merito il reclamo, soffermandosi sulla sussistenza dello stato di insolvenza. La società debitrice proponeva quindi ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla pretesa erronea inversione dell’ordine di esame delle questioni da parte della corte territoriale e sull’omessa pronuncia in ordine alla titolarità del credito in capo alla società istante.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza, pur formalmente incentrata sulla violazione dell’art. 276 c.p.c., in realtà non indicava il contenuto effettivo dei motivi di reclamo che sarebbero stati articolati dalla società debitrice. Tale indicazione era indispensabile, atteso che il reclamo ex art. 18 l.f. non ha carattere pienamente devolutivo: la corte d’appello non avrebbe potuto esaminare la questione della legittimazione attiva se non fosse stata investita di uno specifico motivo di impugnazione. L’omessa trascrizione, anche per sintesi, del relativo motivo di reclamo determinava il difetto di autosufficienza del ricorso, ex art. 366, n. 6, c.p.c., e la conseguente inammissibilità del motivo.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha precisato che lo stesso mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità. Il giudice d’appello aveva esaminato i fatti, pervenendo a una conclusione diversa da quella prospettata dalla ricorrente, sicché non poteva configurarsi alcun omesso esame. Le valutazioni della corte territoriale in ordine all’esistenza del credito, inoltre, rilevavano ai limitati fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, già autonomamente fondato su un complesso di elementi.

In ragione di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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