Motivazione coerente e poteri della Cassazione in materia di gravi indizi (Cass. pen. Sez. II n. 23136 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gravi indizi di colpevolezza il giudice di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove o degli indizi raccolti, essendo il suo compito limitato al controllo della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova. È pertanto inammissibile il ricorso che, offrendo frammenti probatori, solleciti la Corte a una rivalutazione o a una diretta interpretazione degli stessi. Le confidenze autoaccusatorie dell’indiziato riferite da un terzo hanno natura confessoria e, una volta vagliata l’attendibilità del dichiarante ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria ove se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità. La motivazione sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’impossibilità di impiego degli strumenti elettronici di controllo previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata per il reato di concorso in rapina aggravata.

Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e dell’art. 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi, per la dedotta non univocità del quadro indiziario. Con il secondo motivo lamentava violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla scelta della misura, per non avere il Tribunale considerato l’idoneità contenitiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità perché propone una non consentita richiesta di rivalutazione integrale degli elementi di prova posti a fondamento della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi, attività estranea al perimetro della competenza del giudice di legittimità.

La Corte riafferma che il controllo di legittimità non può investire la capacità dimostrativa delle prove, ma resta circoscritto alla tenuta logica del percorso argomentativo e alla sua aderenza alle fonti di prova, le quali, ove ritenute travisate, devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza. È quindi inammissibile il ricorso che solleciti una diretta interpretazione degli elementi probatori, anziché il controllo sulle modalità di raccolta e sulla coerenza dell’interpretazione fornitane.

Nel caso esaminato il Tribunale ha offerto una motivazione priva di illogicità manifesta, coerente con le emergenze procedimentali e con le linee ermeneutiche della legittimità in materia di prove dichiarative. La Corte di merito ha valorizzato il riconoscimento del ricorrente da parte dei testimoni e la confessione resa al rientro, confortata dalle ferite riportate in conseguenza dell’impatto durante la fuga.

Quanto alle dichiarazioni dei due soggetti che riferirono di avere udito la confessione, il Collegio richiama il principio secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell’indiziato hanno natura confessoria e, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del dichiarante ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, purché se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità ed escludendone la riconducibilità a costrizioni esterne o a intenti autocalunniatori. Tali principi sono applicabili anche alle dichiarazioni testimoniali di persona che non riveste il ruolo di chiamante in correità.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha motivato l’inadeguatezza di misure diverse dal carcere richiedenti l’autocontrollo, valutando la capacità criminale e l’inaffidabilità del ricorrente. La motivazione sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’impossibilità di impiego degli strumenti elettronici di controllo a distanza. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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