Fatture false per contributi europei: danno integrale anche se l’opera è realizzata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 140 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici destinati al finanziamento di iniziative imprenditoriali, la percezione del beneficio a fronte di fatture attestanti prestazioni inesistenti è integralmente illecita e obbliga alla restituzione dell’intero importo erogato. L’avvenuta realizzazione dell’opera finanziata non costituisce esimente, poiché l’attribuzione della provvidenza presuppone l’effettività del costo rendicontato e il rispetto dei presupposti soggettivi previsti dal provvedimento di concessione. Il privato beneficiario, inserito nel procedimento amministrativo di erogazione, è titolare di un rapporto di servizio con l’ente: la condotta fraudolenta che devìa le risorse dalla finalità pubblica integra l’illecito erariale e giustifica la condanna anche al risarcimento del danno da disservizio, liquidabile equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. ove il relativo an sia provato.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio il titolare di un’azienda agricola per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento in favore di AGEA della somma di € 560.000,00. Il convenuto avrebbe illecitamente percepito contributi europei erogati nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 – Misure 112 e 121 – presentando fatture soggettivamente false, emesse per lavori in realtà eseguiti da altra impresa.

Il requirente ha quantificato un danno patrimoniale diretto di € 534.262,00, a fronte di un contributo ammesso di € 534.339,60, e un danno da disservizio di € 25.738,00, determinato in via equitativa in una percentuale prossima al 5% del contributo erogato. La difesa ha contestato la prova dell’illecita percezione, valorizzando il mancato avvio della procedura di recupero da parte di AGEA e l’effettiva realizzazione dell’intervento, e ha chiesto in subordine la rideterminazione del danno in misura corrispondente all’apporto della società emittente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica degli elementi tipici della responsabilità amministrativa: danno economicamente valutabile, condotta connotata da colpa grave o dolo, nesso di causalità e rapporto di servizio tra autore ed ente danneggiato. Sul piano fattuale, la ricostruzione documentale è puntuale: la struttura in acciaio per il capannone avicolo fu fornita da altra società in forza di contratto del 1° settembre 2014, con sub-appalto del montaggio e lavori eseguiti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2015. Le fatture della società emittente si riferiscono invece a lavorazioni di settembre-ottobre 2015, mai eseguite, in assenza di personale, materiali e macchinari idonei.

Il Collegio ritiene infondato l’assunto difensivo secondo cui l’atto di citazione sarebbe pedissequamente reiterativo delle contestazioni penali e affetto da labilità probatoria. Gli accertamenti erariali, compiuti con delega alla Guardia di Finanza e richieste informative ad AGEA, delineano un quadro circostanziato di fatture per operazioni inesistenti, cui lo stesso convenuto ha sostanzialmente opposto la sola realizzazione dell’opera.

Su quest’ultimo punto la Corte aderisce all’orientamento contabile richiamato nell’atto introduttivo e formato da numerose pronunce: l’avvenuta realizzazione dell’opera non elide, nemmeno parzialmente, il danno, perché l’attribuzione della provvidenza pubblica presuppone l’effettività della spesa rendicontata. Il beneficiario è compartecipe delle attività istituzionali pubbliche e il collegamento funzionale con l’ente erogatore si articola in due moduli — accesso alle risorse e impiego delle stesse per il programma deciso dalla pubblica amministrazione — entrambi cogenti.

Il mancato avvio della procedura di recupero da parte di AGEA non scalfisce né l’an né il quantum del danno: la nota dell’Agenzia chiarisce che la stessa non era venuta a conoscenza delle condotte illecite. Sussistono poi il rapporto di servizio, ravvisabile ogni volta in cui il privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse dell’amministrazione, un’attività di rilievo pubblicistico, e il nesso di causalità, essendo il beneficiario consapevole — per espressa previsione del provvedimento di concessione — di non avere titolo al contributo in caso di dichiarazioni false.

Quanto alle voci di danno, il danno diretto è commisurato all’intero importo erogato. Il danno da disservizio, liquidato con criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è quantificato nella misura del 2% del contributo, pari a € 10.685,24, e non nella maggiore percentuale richiesta. La condanna complessiva è dunque di € 544.947,24, oltre rivalutazione monetaria dalla consumazione dell’illecito e interessi legali dalla pubblicazione, con spese di giustizia a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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