Danno all’immagine della p.a. per abusi sessuali del docente sugli alunni (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 42 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile promosso nei confronti del condannato, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’art. 442 cod. proc. pen. ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. Il vincolo copre anche l’elemento psicologico del dolo, comprensivo della consapevole accettazione delle conseguenze dannose immediate e dirette della condotta. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è azionabile anche per reati diversi da quelli dei pubblici ufficiali contro la p.a., essendo venute meno le limitazioni del cd. lodo Bernardo. Quando il reato presenti gravità eccezionale, la lesione reputazionale si presume, salva prova contraria. Se il parametro legale del doppio dell’utilità percepita non è applicabile, la quantificazione segue gli indici elaborati dalla giurisprudenza.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio un maestro di scuola primaria per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il docente era stato condannato, con rito abbreviato e sentenza divenuta irrevocabile, per abusi sessuali commessi in danno di alcuni alunni, fatti accertati anche mediante videocamere installate dagli inquirenti e dichiarazioni rese in audizione protetta.

Alcune vittime avevano agito in sede civile nei confronti dell’amministrazione per il danno non patrimoniale alla salute; la causa si era chiusa con una conciliazione su proposta del giudice ex art. 185-bis cod. proc. civ., con pagamenti complessivi di euro 695.000,00, oltre euro 73.605,00 per interessi e spese legali. Il Procuratore ha chiesto anche euro 100.000,00 per danno all’immagine, per un totale di euro 868.605,00. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha dato atto della regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, dichiarando la contumacia del convenuto.

Nel merito, la condotta illecita è stata ritenuta accertata in forza del giudicato penale, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen.. La Corte ha escluso dubbi sulla sussistenza del dolo, ravvisando non solo l’intenzionalità della condotta, ma anche la consapevole accettazione che da essa potessero derivare i danni all’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre confermato l’inerenza al servizio, nella forma dell’occasionalità necessaria, poiché gli abusi si sono verificati nel corso della frequenza scolastica, e il nesso di causalità tra condotta e danni.

Quanto al danno patrimoniale indiretto, esso è stato individuato nelle somme corrisposte alle persone offese a seguito della conciliazione. Sul danno all’immagine, la Sezione ha richiamato per relationem la sentenza di questa Sezione n. 111/2025: dopo l’entrata in vigore del codice della giustizia contabile sono venute meno le limitazioni del cd. lodo Bernardo, che circoscriveva l’azione ai soli reati dei pubblici ufficiali contro la p.a.

Sull’an, la Corte ha osservato che la p.a. si identifica, nella percezione dell’opinione pubblica, con le persone che agiscono per essa; quando il reato si collega al servizio prestato, la lesione reputazionale si riflette sull’amministrazione. La presunzione opera su piano non assoluto, ma quando il reato è di elevatissima gravità essa si impone. Sulla quantificazione, il parametro dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 non è applicabile: la norma è entrata in vigore dopo la commissione del reato e non è quantificabile l’utilità tratta dal reo. La Corte ha quindi fatto ricorso agli indici giurisprudenziali: gravità eccezionale del reato, reiterazione in un arco temporale lungo, pluralità di vittime, ruolo di educatore e amplissima risonanza sociale. La domanda è stata accolta integralmente.

Le somme sono state incrementate di rivalutazione monetaria — per il danno patrimoniale dal pagamento, per quello non patrimoniale dal passaggio in giudicato della sentenza penale — e di interessi legali dalla data di deposito. Il sequestro conservativo autorizzato con decreto del Presidente della Sezione n. 15 del 9 aprile 2025, come modificato dall’ordinanza n. 29/2025, è stato convertito in pignoramento, ai sensi dell’art. 80 c.g.c. e dell’art. 686 cod. proc. civ.. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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