Raddoppio termini sanzioni monitoraggio fiscale: natura procedimentale e applicazione retroattiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 64 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni di cui all’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, hanno natura procedimentale e non sostanziale. Esse soggiacciono, pertanto, al principio del tempus regit actum e si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore, quando venga in rilievo la sottrazione a tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, del medesimo decreto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Grosseto l’atto di irrogazione della sanzione prevista dall’art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167/1990, convertito in l. n. 227/1990, per omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero nell’anno 2006. La C.T.P. rigettava il ricorso, ma la C.T.R. della Toscana, adita dal contribuente, accoglieva l’appello, ritenendo inapplicabile retroattivamente il maggior termine accordato dall’art. 12 del d.l. n. 78/2009 per l’irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo l’errore della C.T.R. nell’aver qualificato come sostanziali, e quindi irretroattive, le disposizioni che raddoppiano i termini.”
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, enunciando la distinzione tra le diverse disposizioni dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009. In primo luogo, ha ribadito che la presunzione di evasione stabilita per gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ha natura sostanziale e non efficacia retroattiva. Tale natura è desunta sia dalla collocazione delle norme sulle presunzioni nel codice civile, tra le disposizioni sostanziali, sia dall’esigenza di non pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente.
La Corte ha precisato che, ove la presunzione non sia applicabile ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti, come redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, sub specie di presunzione semplice.
Con specifico riferimento al caso in esame, la Corte ha invece affermato che hanno natura procedimentale le previsioni dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12, che raddoppiano i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti di irrogazione delle sanzioni. Tali norme, soggiacendo al principio del tempus regit actum, si applicano anche ai periodi d’imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame degli ulteriori motivi di gravame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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