Accertamento induttivo e omessa considerazione dei costi: motivazione apparente e rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 9083 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, ogni accertamento induttivo, sia analitico-induttivo che induttivo puro, deve tener conto dei costi, anche in via forfettaria o presuntiva, sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti il principio di capacità contributiva. È viziata da motivazione apparente la sentenza di merito che, ritenuta la natura commerciale dell’attività di un ente non commerciale, obliteri l’esame della dedotta sussistenza di costi correlati ai maggiori ricavi, senza dare conto dell’iter logico-giuridico che sorregge la decisione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, disconoscendo la natura non commerciale dell’attività svolta in qualità di legale rappresentante di un’associazione culturale, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA. L’accertamento, scaturito da una verifica fiscale, si fondava su molteplici elementi indiziari, tra cui la gestione delle assemblee senza effettiva partecipazione dei soci, la stereotipia dei verbali, la scarsa trasparenza dei bilanci e l’organizzazione di corsi con modalità assimilabili a quelle di un’impresa commerciale.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente. L’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il vizio di motivazione apparente della sentenza per omessa considerazione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, rigettando le prime due censure e accogliendo la terza. In particolare, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, affermando che l’avviso di accertamento non deve contenere una confutazione analitica delle osservazioni del contribuente presentate ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La nullità dell’atto si configura solo se il contribuente dimostri che le osservazioni ignorate erano di tale specificità e rilevanza da poter incidere sull’esito dell’accertamento if fossero state debitamente considerate.

Parimenti infondato è stato ritenuto il secondo motivo, con il quale la ricorrente contestava la sussistenza dei requisiti della prova presuntiva di cui all’art. 2729 c.c. La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e non contraddittoria.

Accogliendo il terzo motivo, la Corte ha invece ravvisato il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. La C.t.r., nel rigettare la doglianza relativa all’omessa considerazione dei costi, si era limitata ad affermare che l’appellante non aveva fornito elementi concreti né prove dei maggiori costi, senza dar conto dell’iter logico sottostante. Tale statuizione, ha precisato la Corte, contrasta con il principio, affermato anche alla luce della Corte cost. n. 10 del 2023, secondo cui l’accertamento induttivo deve riconoscere i costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito. L’omessa considerazione di elementi che avrebbero avuto rilievo decisivo nel ridurre i ricavi accertati e il reddito in ragione dei costi sostenuti integra il vizio di motivazione apparente, denunciabile in cassazione a norma dell’art. 111, sesto comma, Cost.

Il quarto motivo, concernente la legittimità delle sanzioni, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del terzo, in quanto la rideterminazione della base imponibile da parte del giudice del rinvio inciderà necessariamente sulla quantificazione del tributo e sulla base di calcolo delle sanzioni. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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