Reati tributari, più fatture nello stesso periodo d’imposta e continuazione (Cass. pen. Sez. III n. 5832 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le più fatture per operazioni inesistenti emesse nel corso del medesimo periodo d’imposta devono essere considerate un solo reato ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo configurabile tra esse alcun rapporto di continuazione. Ne consegue che è viziata la sentenza di appello che neghi l’aumento a titolo di continuazione sostenendo che il giudice di primo grado non vi abbia fatto ricorso, quando invece il testo della decisione di prime cure contenga un espresso richiamo, normativo e letterale, a tale istituto proprio nella determinazione della pena. In tal caso la sentenza va annullata con rinvio limitatamente al calcolo della sanzione, restando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del locale Tribunale, rideterminava la pena inflitta all’imputata per il delitto di cui all’art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante di una società, per aver emesso nel 2017 fatture per operazioni inesistenti.

L’imputata ricorre per cassazione deducendo l’erronea applicazione della norma tributaria e degli artt. 81 e 133 cod. pen., nonché il difetto di motivazione sull’entità dell’aumento a titolo di continuazione e sulla misura complessiva della pena.

La Motivazione della Corte

Il ricorso, che non investe l’affermazione di responsabilità, è ritenuto fondato. La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo: la contestazione riguarda più fatture emesse tutte nel medesimo periodo d’imposta e deve quindi essere ricondotta a un solo reato, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

Il punto decisivo riguarda il trattamento sanzionatorio. L’imputata aveva correttamente evidenziato che la contestazione conteneva un espresso riferimento, normativo e letterale, all’istituto della continuazione, e che il primo giudice lo aveva riconosciuto nel calcolo della pena, fissata tenendo conto dell’aumento per la continuazione interna.

Sollecitata con specifico motivo di gravame, la Corte di appello aveva però affermato che il Tribunale non aveva, di fatto, operato alcun aumento, essendosi limitato a concedere le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato.

Tale motivazione è giudicata errata. Il testo della sentenza di primo grado è chiaro, come il capo di imputazione, nel richiamare l’istituto della continuazione in due distinti passaggi, compreso quello decisivo della determinazione della pena, con conseguente violazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio limitatamente al calcolo della sanzione, non potendo la Corte provvedervi direttamente, non conoscendosi l’entità dell’aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. applicato dal Tribunale e in parte confermato in appello. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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