Riconoscimento fotografico utilizzabile se confermato in dibattimento (Cass. pen. Sez. II n. 27900 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazione di penale responsabilità anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, quando il testimone confermi di averlo effettuato con esito positivo e dichiari di non poterlo reiterare per il decorso del tempo. L’individuazione, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa. In caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento, di evidenza macroscopica. La violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. non ricorre quando i fatti storici sono diversi e la dedotta inconciliabilità attiene solo a valutazioni divergenti dei medesimi elementi probatori.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18.11.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro per il reato di indebito utilizzo di carta di credito, di cui all’art. 493-ter cod. pen., continuato e in concorso, con l’aggravante della recidiva specifica e infra-quinquennale per uno solo degli imputati, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 213 e 349 cod. proc. pen., il travisamento delle prove dichiarative e l’incompatibilità logica tra giudicati, la violazione dell’art. 538 cod. proc. pen. sul risarcimento e l’erronea applicazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen. in tema di circostanze attenuanti generiche, recidiva e dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, muovendo dal principio consolidato secondo cui il riconoscimento fotografico in fase investigativa è utilizzabile e idoneo a fondare la responsabilità penale quando il testimone ne confermi l’esito, pur non potendolo reiterare in dibattimento per il tempo trascorso. L’individuazione è una specie del concetto di dichiarazione: la sua forza probatoria discende dal valore della conferma resa in giudizio.

Nel caso concreto, i due testimoni, dipendenti degli esercizi commerciali nei quali la carta era stata indebitamente utilizzata, non avevano negato i riconoscimenti compiuti in indagini. Il primo aveva indicato in aula uno degli imputati senza smentire i precedenti riconoscimenti in termini di certezza; il secondo aveva confermato di essere stato certo, all’epoca dei fatti, dell’individuazione di tutti e tre. La Corte ha escluso il travisamento della prova, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 20489 del 2019 e la regola della doppia conforme, che impone il vizio solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi in un travisamento macroscopico.

L’affermazione di responsabilità si fonda, oltre che sui riconoscimenti, su ulteriori elementi: la targa dell’autovettura annotata da una testimone e risultata intestata e in uso a uno degli imputati; il transito del veicolo ai varchi cittadini in orario compatibile; i tabulati telefonici delle tre utenze agganciate alle medesime celle; le immagini di videosorveglianza. La motivazione è risultata priva di contraddizioni e illogicità.

Quanto all’art. 649 cod. proc. pen., la Corte ha rilevato che il furto della carta e il suo indebito utilizzo non sono il medesimo fatto storico, e che l’asserita inconciliabilità attiene solo a diverse valutazioni dei medesimi elementi probatori, estranee all’ambito dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il secondo motivo è stato respinto richiamando il principio della condanna generica al risarcimento: essa non richiede l’indagine sulla concreta esistenza del danno, restando riservata al giudice civile la sua determinazione e la verifica di eventuali rimborsi.

Il terzo motivo è stato giudicato in parte manifestamente infondato e in parte non consentito. Il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile se motivato sui precedenti penali, elemento attinente alla capacità a delinquere. La doglianza sulla recidiva è stata ritenuta nuova, non essendo stata dedotta nell’atto di appello. La pena base, inferiore alla media edittale, è stata ritenuta congruamente motivata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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