Fatture per operazioni inesistenti: evasione non richiesta, basta il dolo specifico (Cass. pen. Sez. III n. 2792 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati finanziari e tributari, l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente. È dunque necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l’illecito intento. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale: la parte compilata prima dell’insorgere degli indizi di reato ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito, segnatamente l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 aprile 2023, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti di un imprenditore individuale, legale rappresentante di una ditta di costruzioni meccaniche, per quattro episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), riferiti agli anni d’imposta dal 2013 al 2016, e per occultamento di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), accertato nel novembre 2017.

Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi: l’asserita inutilizzabilità del processo verbale di constatazione, la contestazione del giudizio di colpevolezza e dell’elemento soggettivo, la insussistenza del reato di occultamento, l’erronea applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto tutte le censure, muovendo dal primo motivo. Il processo verbale di constatazione è atto amministrativo extraprocessuale con valore di prova documentale. Il momento a partire dal quale sorge l’obbligo di rispettare le garanzie difensive è quello in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi. Nel caso di specie, gli accertamenti si sono articolati in complessi e graduali approfondimenti: solo l’incrocio progressivo delle informazioni ha consentito l’emersione degli indizi delle condotte illecite.

Quanto ai reati tributari, la Corte ha ribadito che l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000: essa caratterizza il dolo specifico richiesto per la punibilità. È sufficiente che l’emittente si proponga di consentire a terzi l’evasione, non che il terzo la realizzi concretamente. Irrilevante è quindi che la società destinataria non abbia utilizzato le fatture contestate.

Analoga conclusione per il reato di occultamento di documenti contabili. L’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non deve essere intesa in senso assoluto: essa sussiste anche quando occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi. Poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di una copia presso il terzo destinatario può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o occultamento.

In tema di recidiva, il giudice non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, dovendo esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. La Corte territoriale ha adeguatamente valutato i precedenti, almeno uno della stessa indole. La prescrizione non è maturata: per la contestazione più risalente il termine massimo si computa in tredici anni e sei mesi, con scadenza al 1° luglio 2026. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo non contraddittorio e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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