L’attenuante della dissociazione esige un apporto concreto sui fatti del singolo procedimento (Cass. pen. Sez. 2 n. 9459 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, richiamato dall’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., presuppone una collaborazione concreta, effettiva e causalmente apprezzabile, idonea a prevenire la protrazione o l’aggravamento dell’attività delittuosa ovvero a fornire elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti. Detta valutazione deve essere circoscritta al contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato nel singolo procedimento e con riferimento ai reati per i quali si procede, restando estranei i contributi eventualmente forniti in distinti procedimenti. Le questioni non devolute con i motivi di appello, ma sollevate solo con memoria difensiva, non possono essere esaminate dal giudice di merito né, per la prima volta, dal giudice di legittimità, poiché restano estranee al perimetro cognitivo del sindacato di cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Con il primo motivo di ricorso lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valorizzato la serietà del suo apporto dichiarativo. Con il secondo motivo deduceva la violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, assumendo che le condotte oggetto di condanna fossero già coperte da giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la conformità delle sentenze di merito, leggibili congiuntamente come unico corpo decisionale, e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto la censura aspecifica e reiterativa. I giudici di legittimità hanno condiviso la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso il carattere decisivo delle propalazioni, caratterizzate da genericità, intrinseca contraddittorietà e assenza di riscontri. È stato ribadito che l’attenuante non può essere fondata su un mero atteggiamento di resipiscenza, ma esige una collaborazione concreta e causalmente apprezzabile rispetto ai reati per cui si procede. La Corte ha precisato che la valutazione dell’apporto deve essere circoscritta ai fatti del singolo procedimento, risultando irrilevanti i contributi resi in distinti processi, come quello denominato “Grifone”.
Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che la questione del ne bis in idem era stata sollevata solo con memoria difensiva nel giudizio di appello, senza essere stata devoluta con l’atto di impugnazione. Tale memoria, introducendo una questione nuova, avrebbe dovuto soggiacere alla disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice di merito aveva legittimamente omesso di esaminarla.
La Corte ha inoltre sottolineato che le censure formulate per la prima volta in cassazione sono inammissibili, poiché i “punti della decisione” non devoluti sono sottratti al sindacato di legittimità in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum. Nel merito, il ricorrente non aveva assolto all’onere di allegazione, omettendo di depositare la sentenza irrevocabile e di indicare i passaggi necessari a dimostrare l’identità storico-naturalistica dei fatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha infine rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, non essendo quest’ultima intervenuta nella discussione in pubblica udienza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione