Rimessione in termini e negligenza del difensore nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 12398 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. è applicabile al processo tributario, ma presuppone che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, caratterizzata dal requisito dell’assolutezza, assimilabile al caso fortuito o alla forza maggiore, esterna alla sfera di controllo della parte o del suo difensore. La tardiva proposizione dell’impugnazione o della riassunzione non consente di invocare la rimessione quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, integrando tale negligenza un evento esterno al processo che rileva esclusivamente ai fini dell’azione di responsabilità professionale, senza comportare violazione dell’art. 6 CEDU. L’accertamento della non imputabilità costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società consolidante e alla consolidata diversi avvisi di accertamento per annualità pregresse, relativi a rettifiche del reddito imponibile e contestazioni di operazioni inesistenti. Il contenzioso, definito in primo grado con parziale accoglimento, veniva integralmente rimesso in discussione dalla C.t.r. della Lombardia, la quale respingeva l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 3083/2021, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, cassando la sentenza e disponendo il rinvio alla C.g.t. di II grado della Lombardia. La società consolidante, tuttavia, dichiarava di aver appreso del deposito dell’ordinanza solo molto tempo dopo, in occasione della notifica di una cartella di pagamento. Proponeva quindi ricorso in riassunzione ex art. 63 del D. Lgs. n. 546/1992, chiedendo la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. Il giudice del rinvio rigettava l’istanza, dichiarava inammissibile il ricorso e l’estinzione del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla mancata concessione della rimessione in termini. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. per non aver il giudice di merito considerato l’incolpevole mancata conoscenza del deposito dell’ordinanza; il secondo lamenta il difetto motivazionale sulla valutazione della causa non imputabile.
La Corte ripercorre i principi consolidati in materia: la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da un evento con carattere di assolutezza, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore. Il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nella fattispecie, la Corte osserva che l’ordinanza di accoglimento del ricorso dell’Agenzia risultava notificata a entrambi i difensori della società, inclusi quelli che non avevano mai eccepito di non aver ricevuto o potuto visionare la notifica. L’evento dedotto come impeditivo difettava, pertanto, del requisito dell’assolutezza, essendo riconducibile a un’attività di vigilanza sul processo riconducibile alla sfera del difensore.
La Corte richiama il principio secondo cui il ritardo imputabile al difensore costituisce un fatto esterno al processo che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo per l’azione di responsabilità, senza che ciò configuri una violazione dell’art. 6 CEDU. La decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione che supera il vaglio del minimo costituzionale, avendo il giudice di merito congruamente argomentato l’insussistenza dei presupposti per la rimessione, anche alla luce del lasso temporale trascorso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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