Motivazione apparente della CTR: mera adesione alla sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 21240 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale è nulla per error in procedendo, la sentenza di appello che si limiti a una mera adesione alla pronuncia di primo grado, con espressioni di condivisione del tutto generiche e senza esporre le ragioni per le quali i motivi di appello devono essere respinti. La motivazione graficamente esistente ma obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguito integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante e consente il sindacato di legittimità. Resta invece esclusa la sindacabilità della semplice motivazione insufficiente, nonché della sentenza che riproduca atti di parte o provvedimenti giudiziari, quando le ragioni della decisione siano comunque attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive.
Il Fatto
Una associazione sportiva dilettantistica riceveva un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2011, fondato sul disconoscimento della sua natura di ente non commerciale e sul conseguente azzeramento dei benefici fiscali previsti dalla legge.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso dell’associazione; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando che nel giudizio di secondo grado non erano emersi elementi idonei a sovvertire il giudizio di primo grado e che il rendiconto annuale non esponeva in modo dettagliato le entrate né il saldo contabile dell’anno precedente. Avverso tale pronuncia l’associazione proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’esame sul primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, e lo ritiene fondato e assorbente degli altri. Il giudice di appello, infatti, si è pedissequamente rifatto alla motivazione della sentenza di primo grado, senza riprodurla e senza chiarire in alcun modo le ragioni per le quali, a fronte dei motivi di appello, le relative conclusioni dovessero ritenersi corrette, affidandosi a espressioni di condivisione del tutto generiche.
Il principio applicato è quello elaborato dalle Sezioni Unite n. 22232 del 03.11.2016 e n. 16599 del 05.08.2016: la motivazione è apparente quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito nella formazione del convincimento, così da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. A essa è omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile; in entrambi i casi l’anomalia, ove risulti dal testo della sentenza impugnata, integra un error in procedendo e comporta la nullità della pronuncia.
La Corte richiama anche il diverso indirizzo delle Sezioni Unite n. 642 del 16.01.2015, secondo cui la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri provvedimenti giudiziari, senza nulla aggiungere, non è nulla quando le ragioni della decisione siano comunque attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Il discrimine è dunque la riconoscibilità delle ragioni effettive della decisione, non la tecnica redazionale.
Nel caso concreto l’unico rilievo dotato di concretezza riguarda il dettaglio del rendiconto annuale dell’associazione, ma il giudice di appello omette del tutto di chiarire le ragioni della rilevanza di tale sottolineatura ai fini del giudizio. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
Nota della Redazione
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