Assegno ad personam riassorbibile e controvalore CLC nel giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14466 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente qualifichino un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o ne impongano la continuità a prescindere dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam. La riassorbibilità non è qualità del credito preclusa dal giudicato sull’an debeatur, ma modalità di calcolo delle differenze retributive, da verificare nel giudizio sul quantum. Ove il giudicato esterno abbia individuato il criterio di determinazione del controvalore delle concessioni di viaggio, il giudice del merito non può sostituirvi un criterio diverso né ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. La sentenza di condanna generica passata in giudicato assoggetta l’azione di liquidazione al termine decennale ex art. 2953 cod. civ.
Il Fatto
Un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, transitato per mobilità prima al MEF, poi all’INPDAP e infine all’INPS, ha agito per ottenere dall’ente previdenziale il controvalore della Carta di Libera Circolazione, benefit di viaggio goduto durante il rapporto con l’azienda ferroviaria. Tra le parti era già intervenuta sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto e condannato genericamente l’INPS al pagamento, sicché il giudizio successivo riguardava solo la quantificazione.
La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la decisione di primo grado, ha ridotto sensibilmente l’importo dovuto, calcolando il controvalore secondo i parametri fiscali del d.P.R. n. 917/1986 e non secondo il prontuario prezzi delle FS, ed ha escluso l’assorbimento degli importi negli aumenti retributivi successivi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’INPS ha resistito con ricorso incidentale, anch’esso articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto il ricorso incidentale. Il primo motivo è fondato. La Corte territoriale aveva dedotto la non riassorbibilità dell’assegno dalla sola circostanza che l’art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988 nulla dicesse in proposito. Il ragionamento entra in conflitto con la giurisprudenza consolidata, secondo cui, in difetto di disposizioni speciali che qualifichino il trattamento come non riassorbibile, opera il principio generale della riassorbibilità, desunto dall’art. 34 d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’art. 19 d.lgs. n. 80/1998, oggi art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
La sentenza impugnata aveva escluso che la preclusione del giudicato sull’an potesse operare sulla riassorbibilità, e tale statuizione non è stata impugnata sul punto. La Corte rimedita il precedente isolato che qualificava l’assorbibilità come qualità del credito: la riassorbibilità è piuttosto una modalità di calcolo delle differenze retributive, da determinare tenendo conto degli incrementi medio tempore del trattamento fondamentale riconosciuti dall’amministrazione cessionaria. La sua sede propria è dunque il giudizio sul quantum debeatur. La ratio dell’assegno ad personam è evitare che il passaggio comporti un regresso retributivo, non già garantire l’intangibilità di ogni voce.
Il secondo motivo incidentale è infondato. La sentenza di condanna generica passata in giudicato è statuizione autoritativa che impone all’obbligato di adempiere, anche se la determinazione della prestazione è rimandata al giudizio di liquidazione, e assoggetta l’azione al termine decennale ex art. 2953 cod. civ., non al termine quinquennale proprio dei crediti lavorativi. Il terzo motivo è inammissibile: la denuncia di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. è espressione di potere discrezionale non soggetto a motivazione espressa sul mancato esercizio.
Quanto al ricorso principale, sono fondati il primo e il terzo motivo. Dalla sentenza passata in giudicato emerge che la stessa Corte calabrese aveva indicato, in motivazione e in dispositivo, il prontuario prezzi FS come criterio di determinazione del controvalore delle concessioni di viaggio. Il giudice d’appello, adottando il diverso parametro fiscale del d.P.R. n. 917/1986 come modificato dalla legge n. 289/2002, ha violato il giudicato esterno. Ha inoltre errato nell’ancorare temporalmente la valutazione a un’epoca successiva anziché al momento del transito nell’amministrazione ricevente, come impone l’art. 5, comma 2, d.P.C.m. n. 325/1988, e nell’utilizzare l’art. 432 cod. proc. civ. quando il criterio era già enunciato nel giudicato. Assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà quantificare l’assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali.
Nota della Redazione
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