Correzione errore materiale non convertibile in revocazione per errore di percezione (Cass. civ. Sez. II n. 5828 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., riguarda le sviste o disattenzioni che colpiscono la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale e che sono percepibili ictu oculi, senza indagine ricostruttiva del pensiero del giudice. Essa si distingue dall’errore revocatorio di percezione, che incide sulla formazione del giudizio di fatto e va dedotto con ricorso per revocazione. Ne deriva che il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione, per il quale è necessaria l’impugnazione.
Il Fatto
I ricorrenti avevano proposto istanza per segnalare un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte, che aveva dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Secondo gli istanti, la decisione non aveva tenuto conto della rinuncia al ricorso intervenuta prima della decisione.
All’istanza era stata allegata copia autentica del provvedimento di cui si sollecitava l’emenda. Ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, per effetto della quale l’istanza si è convertita nel procedimento officioso di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che non è stato proposto un autonomo ricorso per correzione, ma un’istanza sollecitatoria del potere officioso di emenda, come consentito dalla novellata previsione dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. L’iscrizione a ruolo d’ufficio ha convertito l’istanza nel procedimento officioso previsto dalla stessa disposizione.
Dopo la novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, il procedimento non segue più la precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ma si svolge nella forma camerale dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 375, secondo comma, n. 4-bis, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte esclude la sussistenza delle condizioni per la correzione. Il provvedimento precedente non aveva dato atto della rinuncia, ma aveva deciso il ricorso rigettandolo nel merito. Secondo la prospettazione degli istanti, si tratterebbe di un errore di fatto a monte, risultante dagli atti, poiché la decisione si sarebbe fondata sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sarebbe stata stabilita dagli atti prodotti.
La Corte distingue nettamente le due fattispecie. L’errore materiale colpisce la manifestazione della volontà, di tipo ostativo, espressa dal comando giudiziale, ed è percepibile ictu oculi. L’errore revocatorio di percezione incide invece sulla formazione del giudizio di fatto e va dedotto con ricorso per revocazione entro il termine ordinario.
Se è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell’errore materiale, non è invece consentito il percorso inverso: il ricorso per correzione non può convertirsi in ricorso per revocazione, per il quale, assumendosi l’erroneità del deciso per errata percezione delle risultanze di fatto, è necessaria l’impugnazione. La richiesta di sollecitazione è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
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