Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e detraibilità IVA (Cass. civ. Sez. V n. 26434 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, grava su di essa l’onere di provare, anche in via presuntiva e su elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, senza che debba dimostrarne la partecipazione. Assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete. La qualificazione dell’operazione come soggettivamente inesistente non giustifica l’annullamento dell’avviso di accertamento, ma impone la verifica dell’onere probatorio e, quanto ai costi, della loro esistenza, inerenza e coerenza economica.

Il Fatto

Una società era destinataria di un avviso di accertamento emesso per l’annualità 2008 ai fini IRES, IRAP e IVA, all’esito di una verifica fiscale. Dai controlli incrociati era emerso che la contribuente aveva dedotto costi e operato la detrazione dell’imposta su fatture, emesse da varie imprese, riferibili a operazioni inesistenti. L’Agenzia delle entrate procedeva alla rettifica della dichiarazione, recuperando maggiori imposte con interessi e sanzioni.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, escludendo il recupero dell’IVA in ragione del meccanismo del reverse charge. La CTR, in appello, accoglieva l’impugnazione principale e rigettava quella incidentale, annullando l’avviso: pur riconoscendo che le fatture riportavano l’indicazione di un cedente fittizio, riteneva non provata l’inesistenza oggettiva delle forniture. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento. La Corte lo ritiene fondato: le finalità e l’oggetto della verifica risultano indicati nel pvc richiamato dall’avviso, e indicazioni sintetiche sono sufficienti, non potendosene esigere di più dettagliate in ragione della natura anticipata dell’adempimento istruttorio. Nessuna disposizione prevede la nullità dell’atto impositivo per genericità dell’annuncio delle ragioni della verifica, né per la mancata specificazione della species di accertamento.

Anche il secondo motivo è fondato. Una volta appurata la soggettiva inesistenza delle operazioni, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la contribuente avesse assolto all’onere di dimostrare la propria diligenza nell’evitare il coinvolgimento nel meccanismo illecito. L’annullamento dell’avviso è giudicato illogico rispetto al percorso motivazionale della stessa sentenza impugnata.

Sul piano della detraibilità dell’IVA, la Corte ricostruisce il riparto degli oneri probatori elaborato dalla giurisprudenza unionale e interna: l’Amministrazione deve provare, anche in via presuntiva, che il cessionario era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo della frode; ove assolva a tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza. Nel caso di reverse charge con indicazione di un fornitore fittizio, il diritto alla detrazione è escluso se il cessionario era consapevole della frode o non prova che il vero fornitore fosse soggetto passivo IVA.

Quanto alla deducibilità dei costi, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, ma restano soggetti al vaglio di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. L’onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi grava sul contribuente, non essendo sufficiente la sola annotazione contabile.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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