Favoreggiamento personale e prova del mendacio: rileva la condotta decettiva dell’indagato (Cass. pen. Sez. VI n. 23 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta di chi, esaminato dalla polizia giudiziaria, nega la conoscenza di fatti a lui noti, anche se gli stessi risultino da concomitanti fonti informative già in possesso dell’autorità inquirente, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. Il dolo del reato è generico ed è sufficiente che il soggetto, a conoscenza di una precisa notizia criminis, renda alla polizia giudiziaria informazioni non veritiere, senza che occorra la consapevolezza di investigazioni in corso. Il favoreggiamento personale è reato di pericolo a forma libera, configurabile anche quando la condotta sia preordinata a turbare l’attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura giudicante. L’esimente di cui all’art. 384 cod. pen. non trova applicazione quando l’eventuale conseguenza dannosa non sia comunque evitabile.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna dell’imputato per il reato di favoreggiamento personale. L’imputato, acquirente di sostanza stupefacente, aveva dichiarato falsamente agli agenti di polizia giudiziaria di non avere acquistato la droga dal cittadino nigeriano poi arrestato, al fine di aiutarlo a eludere le investigazioni. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nonché il mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, qualificando i primi due motivi come generici ed aspecifici. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza impugnata aveva congruamente motivato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, essendo la cessione dello stupefacente avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti di polizia giudiziaria.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito che il dolo del delitto di favoreggiamento personale è generico. Non si richiede che il soggetto sia a conoscenza di investigazioni in corso a carico della persona indiziata, essendo sufficiente la consapevolezza della notizia di reato e la volontà di rendere informazioni non veritiere alla polizia giudiziaria.

Con riferimento alla dedotta mancanza di offensività del mendacio, la Corte ha richiamato il proprio recente indirizzo, affermando che il reato è configurabile anche quando l’autorità inquirente sia già in possesso di informazioni derivanti da fonti concomitanti. Il favoreggiamento personale è reato di pericolo, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo.

La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all’esimente di cui all’art. 384 cod. pen., in quanto l’eventuale nocumento per l’imputato non era comunque evitabile, attesa la diretta percezione della ricezione dello stupefacente da parte della polizia giudiziaria operante. Il ricorrente è stato, pertanto, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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