Frode assicurativa e decorrenza del termine di querela: Cassazione n. 3777/2026
Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza 29 gennaio 2026, n. 3777
Questione esaminata
L’imputato era stato condannato per avere presentato a una compagnia assicuratrice, insieme a un concorrente, una richiesta di risarcimento relativa a un sinistro mai avvenuto. In Cassazione contestava soprattutto la tempestività della querela proposta dall’impresa, richiamando la procedura antifrode prevista dall’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle assicurazioni.
Sosteneva che la lettera con cui la compagnia aveva comunicato di non poter formulare un’offerta avesse avviato la speciale fase di approfondimento e che il termine trimestrale per querelare dovesse essere calcolato diversamente.
Principio affermato
Quando l’impresa attiva la procedura antifrode dell’art. 148, comma 2-bis, il termine ordinario di tre mesi previsto dall’art. 124 cod. pen. per la querela decorre dallo spirare dei trenta giorni successivi alla comunicazione con cui la compagnia informa il danneggiato della necessità di compiere ulteriori approfondimenti sul sinistro.
La disciplina speciale non riduce il termine ordinario né concede un trattamento privilegiato all’assicuratore. Sposta il momento iniziale per consentire gli accertamenti antifrode espressamente comunicati all’interessato.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha anzitutto escluso che, nel caso concreto, fosse stata attivata la procedura speciale. La lettera del 12 dicembre 2018 dichiarava che non sarebbe stata formulata un’offerta, ma non indicava la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, elemento richiesto dal comma 2-bis.
La querela del 18 gennaio 2019 sarebbe stata comunque tempestiva anche applicando la disciplina invocata dalla difesa: non erano trascorsi né i trenta giorni destinati alle determinazioni conclusive né, a maggior ragione, il successivo termine trimestrale ordinario.
Le altre censure miravano a una nuova valutazione dei fatti già concordemente accertati nei due gradi di merito. Le sentenze avevano valorizzato le versioni contraddittorie sul ricovero, l’incompatibilità tra la dinamica denunciata e lo stato dei luoghi, la presenza altrove di una persona indicata come testimone e il dato del pronto soccorso, dove era stato riferito un incidente domestico.
La relazione dell’investigatore privato non assumeva rilievo autonomo, perché l’autore era stato esaminato come testimone; la richiesta di sentire un ulteriore teste era tardiva e, alla luce degli altri elementi, non decisiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Rilevanza pratica
Per beneficiare del particolare calcolo del termine di querela, la compagnia deve comunicare chiaramente che non formula l’offerta perché intende svolgere ulteriori approfondimenti antifrode. Una generica risposta negativa alla richiesta risarcitoria non equivale automaticamente all’attivazione dell’art. 148, comma 2-bis.
È quindi opportuno che le comunicazioni indichino la base normativa, gli indicatori di anomalia e l’avvio degli accertamenti, rispettando poi il termine per le determinazioni conclusive. La querela deve essere programmata tenendo distinto questo procedimento dal termine ordinario dell’art. 124 cod. pen.