Deposito dell’appello a mezzo PEC e tempestività entro la mezzanotte del termine (Cass. pen. Sez. 6 n. 24 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In vigenza della disciplina transitoria di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, il deposito dell’atto di impugnazione è consentito con valore legale a mezzo di posta elettronica certificata, purché l’atto sia sottoscritto con firma digitale e l’invio avvenga dall’indirizzo PEC del difensore inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici. Detto deposito si considera tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine, a nulla rilevando che la cancelleria provveda alla verifica dei requisiti formali e all’annotazione su copia analogica solo in un momento successivo. Ne consegue che l’eventuale ritardo in tali attività di controllo non può determinare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per tardività.
Il Fatto
Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha condannato l’imputato per la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, all’esito di giudizio abbreviato. Avverso tale sentenza, il difensore proponeva appello, depositando l’atto a mezzo PEC il 6 aprile 2024, data di scadenza del termine per impugnare.
La Corte di appello di Palermo, tuttavia, dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività, ritenendo che il deposito fosse avvenuto solo l’8 aprile 2024 (data del riscontro cartaceo da parte della cancelleria) e non già alla data di trasmissione telematica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando direttamente gli atti processuali, ha accolto il ricorso. La verifica è stata ritenuta consentita in quanto, essendo dedotta una violazione di legge processuale, la Corte è giudice del fatto processuale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 2011, Policastro.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: l’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, ha previsto che il deposito di atti e documenti avvenga esclusivamente con modalità telematiche, e l’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., come modificato, dispone che l’atto di impugnazione sia presentato mediante le medesime modalità.
Tuttavia, l’attuazione di tale regime è stata differita al momento in cui l’infrastruttura tecnologica fosse stata predisposta. L’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto una disciplina transitoria, consentendo il deposito degli atti di impugnazione con valore legale mediante invio da un indirizzo PEC inserito nel registro di cui all’art. 7 d.M. n. 44/2011. Tale norma stabilisce espressamente che il deposito a mezzo PEC è tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’appello era stato trasmesso e ricevuto all’indirizzo PEC del Tribunale di Palermo il 6 aprile 2024 alle ore 8.27. L’addetto alla cancelleria aveva verificato la firma digitale del mittente e i relativi indirizzi PEC, annotandoli sulla copia cartacea. Ne deriva che l’atto di appello era stato legittimamente e tempestivamente depositato alla data di scadenza del termine.
La sentenza della Corte territoriale, che aveva dichiarato l’appello inammissibile per tardività, è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la celebrazione del giudizio.
Nota della Redazione
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