Errore sul reato più grave neutralizzato dalla pena base non inferiore al (Cass. pen. Sez. VI n. 25412 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, l’erronea individuazione del reato più grave, che abbia comportato l’assunzione a base del calcolo di un minimo edittale diverso, non determina di per sé l’illegalità della pena. L’errore del giudice di merito resta neutralizzato dalla regola secondo cui, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee e avvinti dal vincolo della continuazione, la pena per il reato ritenuto più grave non può essere inferiore, nel minimo, a quella prevista per il reato satellite, da individuarsi in rapporto alle singole circostanze e all’esito del bilanciamento. È illegale soltanto la pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, a seguito di patteggiamento, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, alla pena di un anno di reclusione. Con ricorso per cassazione aveva dedotto, con motivo unico, l’illegalità della pena applicata.
Il giudice di merito, secondo il ricorrente, aveva individuato il reato più grave in quello di lesioni, punito con pena da due a cinque anni, mentre più grave era la resistenza aggravata, punita con pena da nove mesi a sette anni e sei mesi. La questione arrivava così davanti alla Corte, chiamata a verificare se l’errore sulla individuazione del reato più grave rendesse illegale la pena concordata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato per cui, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’esito dell’eventuale giudizio di comparazione. Il giudice di merito ha disatteso tale insegnamento, indicando il reato più grave nella fattispecie di lesioni invece che nella resistenza aggravata.
La Corte riconosce anche che, in tema di patteggiamento, l’erronea individuazione del reato più grave può determinare l’illegalità della pena, con conseguente ricorso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tuttavia, nel caso di specie, l’errore risulta neutralizzato da altra consolidata regola di giudizio.
In caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie, avvinti dal vincolo della continuazione, l’individuazione del trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto più grave non può comportare l’inflizione di una pena inferiore, nel minimo, a quella prevista per uno dei reati satellite, da individuarsi in rapporto alle singole circostanze e all’esito del bilanciamento.
Poiché l’editto minimo del reato di lesioni è di due anni di reclusione, corrispondente alla pena base individuata nella sentenza impugnata, la pena non può essere ritenuta illegale. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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