Favoreggiamento reale e occultamento dell’arma: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 34502 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti in fatto la ricostruzione della condotta, proponendo una tesi difensiva priva di allegazioni e già smentita dalla sentenza impugnata, è inammissibile per genericità. Integra il delitto di favoreggiamento reale l’occultamento dell’arma appena sottratta, dovendosi valorizzare la contestualità dell’occultamento rispetto alla perquisizione domiciliare. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è invocabile in cassazione se il ricorrente non ne ha argomentato i presupposti nei gradi di merito. Ai fini della prescrizione vanno computati tutti i periodi di sospensione maturati, compreso quello previsto dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 per l’emergenza epidemiologica.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, riformando la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva riqualificato come favoreggiamento reale l’originaria contestazione di ricettazione di una lanciarazzi, sottratta al Corpo forestale. All’imputato si contestava di essersi allontanato con l’arma poco dopo il furto e di averla occultata sotto il sedile della propria auto, dove era stata sequestrata in occasione di una perquisizione.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica, l’omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità e la mancata declaratoria di prescrizione. Con memoria difensiva ha poi insistito sull’assenza degli elementi costitutivi del reato e ha proposto motivi aggiunti in tema di sospensione condizionale e di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. Il primo motivo è stato giudicato generico e riversato nel fatto: la sentenza impugnata aveva ricostruito la vicenda con argomenti logici e completi, sulla base delle prove acquisite in dibattimento, senza incongruenze né contraddizioni. L’allontanamento con l’arma appena sottratta e il successivo occultamento sotto il sedile dell’auto costituiscono elementi convergenti, rimasti non contestati, dai quali la Corte territoriale ha correttamente desunto la configurazione del favoreggiamento reale.
La tesi difensiva del regalo dell’arma è stata esclusa in quanto priva di allegazioni e apoditticamente riproposta in sede di legittimità. Il Collegio ha inoltre precisato che la lanciarazzi deve ritenersi arma comune da sparo e che non assumono rilievo né l’incensuratezza del terzo, peraltro esclusa già in primo grado, né il lasso di tempo tra furto e occultamento, risultato breve. Decisiva è invece la contestualità dell’occultamento rispetto alla perquisizione domiciliare diretta a rinvenire l’arma.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità. La sentenza impugnata, pur con formula concisa, aveva escluso la configurabilità dell’art. 131-bis cod. pen. richiamando le modalità del fatto, mentre né nell’atto di appello né nel ricorso erano stati indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione della causa di non punibilità. Irrilevanti, sul punto, il ridotto tempo del possesso dell’arma e l’insussistenza di aggravanti.
Quanto alla prescrizione, il motivo è stato respinto per manifesta infondatezza. Dalla lettura degli atti risultano due periodi di sospensione maturati nel giudizio di primo grado: quello derivante dall’adesione del difensore all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere penali e quello di 64 giorni previsto dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 per l’emergenza epidemiologica, applicabile ai procedimenti con udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. Il rinvio d’ufficio dell’udienza rientrava in tale finestra temporale.
Anche la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stata ritenuta motivata con argomenti non illogici, mediante l’espresso richiamo al precedente specifico ostativo in ragione dell’entità complessiva della pena. Da qui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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