Ricusazione del giudice del riesame in sede di rinvio e insussistenza dell’incompatibilità (Cass. pen. Sez. VI n. 38798 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio. L’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione. Una situazione di incompatibilità del giudice può insorgere solo quando questi sia chiamato a pronunciarsi nel giudizio per l’accertamento di merito sulla responsabilità. Le decisioni cautelari, reali o personali, attengono a una fase incidentale e non pregiudicano l’imparzialità del giudice chiamato a decidere altre istanze della medesima fase.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nel procedimento per riesame pendente davanti al Tribunale di Roma, in fase di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione. La Corte di appello di Roma ha dichiarato l’istanza inammissibile con procedura de plano, ritenendola manifestamente infondata e reiterativa di una precedente istanza già respinta.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 41 e 127 cod. proc. pen. per la mancata fissazione dell’udienza camerale e la carenza di contraddittorio, nonché il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ricordato che l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l’istanza di ricusazione sia dichiarata inammissibile, con procedura de plano, non solo nei casi di assenza dei presupposti formali, ma anche nel caso di manifesta infondatezza della causa di ricusazione.
Nel caso concreto, la Corte di appello ha operato una valutazione di merito della proposta di ricusazione, ritenendola manifestamente infondata perché reiterativa di una linea interpretativa palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il provvedimento impugnato ha richiamato l’orientamento secondo cui, in caso di annullamento con rinvio di un’ordinanza del tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio del rinvio.
La Corte ha evidenziato come i due profili di incompatibilità dedotti nelle due istanze, pur diversi, siano accomunati dall’essere riferiti a valutazioni operate in sede cautelare. Tali valutazioni non pregiudicano l’imparzialità del giudice che decide altre istanze della sola fase cautelare. È stato ribadito il principio per cui la decisione cautelare può essere causa di incompatibilità rispetto al giudizio di responsabilità, ma nell’ambito della fase cautelare i precedenti provvedimenti non sono mai causa di incompatibilità.
Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 623 cod. proc. pen., la Corte ha richiamato il proprio orientamento che l’ha ritenuta manifestamente infondata, in relazione all’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., poiché la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell’innocenza o della colpevolezza, bensì i gravi indizi e le esigenze cautelari. È stata richiamata la sentenza n. 91/2023 della Corte costituzionale, che ha valutato non fondate le medesime questioni in materia cautelare reale, nonché la sentenza n. 224 del 2001, secondo cui la sede pregiudicata dall’effetto di condizionamento è il giudizio sul merito dell’accusa.
Dalla declaratoria di inammissibilità è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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