Concordato in appello e preclusione delle censure su querela e proscioglimento (Cass. pen. Sez. II n. 34561 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Con l’impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. possono farsi valere soltanto i vizi che attengono all’accordo, il contenuto difforme della pronuncia rispetto alla richiesta, l’applicazione di una pena illegale e la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l’accordo. Restano precluse le censure relative ai motivi rinunciati e alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. La rinuncia implicita, desumibile dall’integrale adesione al concordato sulla pena, sottrae al giudice dell’appello la cognizione del punto e ne preclude la riproposizione in cassazione. La dedotta invalidità o insufficienza della querela rientra tra le cause di proscioglimento non più rilevabili.

Il Fatto

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta concordata dalle parti, riformava parzialmente la pronuncia resa in giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale della stessa città: riqualificava il fatto di un capo di imputazione, rideterminava il trattamento sanzionatorio e revocava la dichiarazione di abitualità nel reato, confermando nel resto l’affermazione di responsabilità per i reati contestati.

Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione con motivo unico, deducendo violazione di legge per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.: i giudici dell’appello, accogliendo il concordato, non avevano dichiarato il non doversi procedere per i reati di minaccia e percosse per difetto della condizione di procedibilità. Nel verbale sottoscritto dalla persona offesa, pur denominato “verbale di ricezione querela”, non era contenuta, secondo il ricorrente, espressa dichiarazione di volontà di punizione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo da un rilievo preliminare e assorbente. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. dopo avere aderito a una richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., accolta nei termini indicati dalle parti. Dagli atti e dalla sentenza impugnata risultava che l’imputato aveva chiesto in appello il proscioglimento per carenza della condizione di procedibilità in relazione ad alcuni reati; tuttavia, in sede di determinazione della pena, quel motivo era stato implicitamente rinunciato, poiché il trattamento concordato aveva riguardato tutti i reati in contestazione.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è ammissibile il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi della pena non trasfusi in una sanzione illegale (Sez. I n. 944 del 2019; Sez. II n. 22002 del 2019; Sez. II n. 30990 del 2018).

Tale indirizzo ha trovato conferma nelle pronunce delle Sezioni Unite richiamate nel provvedimento. La sentenza Sez. U n. 19415 del 2022, pur occupatasi della proponibilità del ricorso per la prescrizione maturata prima della sentenza di concordato, ha distinto quella situazione dalle altre cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., tra le quali rientra la questione della validità della querela. Le Sezioni Unite hanno affermato che, una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, operando il principio devolutivo.

La Corte ha poi richiamato la più recente Sez. U n. 2647 del 2025, che ha ribadito l’elenco delle censure proponibili avverso la sentenza che ratifica il concordato, confermando la preclusione delle doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, valutati i profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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